Sentenza n. 9204/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 19/02/2026 e della graduatoria finale di merito (dagli estremi ignoti) approvati dall’Amministrazione (con i relativi atti dagli estremi ignoti anch’essi impugnati) relativi alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo “Ispettore Chimico” (23 unità) - codice B.12 sedi del Sud Italia del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 19/02/2026 sulla propria Area riservata, da cui si evince il punteggio complessivo di 50,875 non “idoneo” per l’applicazione dei limiti previsti dall’art. 35, co. 5 ter, del d.lgs. n.165/2001; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente per la prova scritta, orale e titoli comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 22/01/2026 e sull’Area riservata del candidato; - del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023 dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) - Sezione ICQRF - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice sopra indicato -, laddove prevede all’art. 11, co. 1 e c. 5, la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art. 35, co. 5 ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”); - della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF nei profili di ISPETTORE CHIMICO – codice di concorso sopra indicato - (art. 5), laddove lesiva; - della delibera di riadozione ora per allora del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025 (come successivamente modificata con la delibera del 6/02/24), con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n. 9488 e n. 9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva, laddove lesiva; di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’interesse in capo alla parte ricorrente a essere inserita (o reinserita) in graduatoria tra gli idonei della graduatoria di cui alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice B.12 sedi del Sud Italia “del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”; e la conseguente condanna ex art.30 c.p.a. - dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso o, nel caso, a risarcire il danno connesso alla perdita di “chance”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e elenco dei vincitori del concorso per 23 posti di Ispettore Chimico, nella parte in cui hanno escluso la ricorrente dalla graduatoria degli idonei non vincitori mediante applicazione del limite del 20% previsto dalla c.d. taglia idonei
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata idonea ma non vincitrice, ha impugnato la graduatoria finale, gli atti presupposti e gli aggiornamenti del proprio punteggio, chiedendo l'inserimento o il reinserimento tra gli idonei e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. Ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 e della l. n. 3/2018, sostenendo che il profilo di Ispettore Chimico, in quanto professione sanitaria e con funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, rientrasse nelle deroghe alla limitazione degli idonei; 2) violazione dell'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, della lex specialis, dell'affidamento, della par condicio e del favor partecipationis, sostenendo che la procedura, modificata con riapertura dei termini nel 2024 e poi riadottata nel 2025 in esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato, dovesse beneficiare della sospensione della taglia idonei; in via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; 3) violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 241/1990 e dei principi di legalità, affidamento e buon andamento, lamentando il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione della procedura, che avrebbe determinato l'applicazione della disciplina sopravvenuta sfavorevole.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, riconoscendo che l'inserimento tra gli idonei non vincitori costituisce utilità concreta e attuale in vista di eventuali scorrimenti. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Quanto alla prima censura, ha ritenuto che l'Ispettore Chimico, pur essendo la figura del chimico ricompresa tra le professioni sanitarie, non appartenga al personale sanitario e sociosanitario cui si riferisce la deroga dell'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, poiché si tratta di un profilo tecnico-amministrativo inserito nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e non nell'organizzazione sanitaria o nel Servizio sanitario nazionale. Ha inoltre escluso che le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria consentano l'applicazione della deroga relativa al personale di cui all'art. 3 d.lgs. n. 165/2001, perché tale qualifica è funzionale e non modifica lo status o l'ordinamento di appartenenza. Quanto alla seconda censura, ha ritenuto che la riapertura dei termini nel 2024 non renda applicabile l'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, il quale riguarda tassativamente le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e i concorsi banditi nel 2025. La riadozione del bando nel 2025, disposta in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, ha avuto natura meramente convalidante e non innovativa, essendo limitata all'integrazione della motivazione sulla scelta di indire il concorso anziché procedere allo scorrimento di precedenti graduatorie; pertanto, la data rilevante è rimasta quella della pubblicazione del bando modificato nel 2024. Il TAR ha escluso anche interpretazioni estensive o analogiche della disciplina derogatoria, in quanto le deroghe sono di stretta interpretazione. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: la delimitazione temporale e oggettiva della sospensione della taglia idonei costituisce una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, collegata al rafforzamento della capacità assunzionale della pubblica amministrazione e agli obiettivi del PNRR, nel quadro del nuovo rilievo attribuito al concorso quale strumento ordinario e prioritario di reclutamento. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha escluso l'esistenza di una durata massima generale e perentoria delle procedure concorsuali e di un affidamento tutelabile sulla conclusione della procedura entro una determinata data. Ha inoltre rilevato che il protrarsi dell'iter era stato determinato dai ricorsi e dalle pronunce giurisdizionali relative al bando, non da inerzia dell'Amministrazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
«Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e sociosanitario (…) nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso»
La deroga alla limitazione del 20% riguarda il personale sanitario e sociosanitario inserito nei ruoli dell'amministrazione sanitaria o del Servizio sanitario nazionale e il personale appartenente agli ordinamenti indicati dall'art. 3 d.lgs. n. 165/2001; non si applica a un profilo tecnico-amministrativo del Ministero dell'agricoltura né per il solo esercizio di funzioni di polizia giudiziaria.
art. 3 d.lgs. n. 165/2001
«i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia»
Le categorie escluse dalla disciplina ordinaria sono individuate in base allo specifico ordinamento di appartenenza; la qualifica funzionale di ufficiale di polizia giudiziaria non determina l'appartenenza al personale delle Forze di polizia di Stato.
art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025
«Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
La sospensione della taglia idonei si applica soltanto alle graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025; la riapertura dei termini di un bando del 2024 e la sua successiva riadozione meramente convalidante non attraggono la procedura nell'ambito della deroga.
art. 4, comma 1, d.l. n. 25/2025
«il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
La disposizione esprime il nuovo assetto legislativo volto a privilegiare il concorso quale strumento ordinario e prioritario di reclutamento, elemento coerente con la delimitazione temporale della deroga alla taglia idonei.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in sede di decisione della domanda cautelare, verificati i presupposti processuali e istruttori.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dalla domanda subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance, non accolta per l'infondatezza della domanda principale.
artt. 1 e 2 l. n. 241/1990
Richiamati dalla censura relativa alla durata e al ritardo nella conclusione della procedura; il TAR ha escluso la violazione, non essendovi un termine generale e perentorio di durata massima e risultando il rallentamento collegato al contenzioso sul bando.
artt. 3 e 97 Cost.
Il TAR ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, escludendo una disparità di trattamento o una manifesta irragionevolezza della delimitazione della deroga.
l. n. 3/2018
Riconosce la professione di chimico tra le professioni sanitarie, ma tale qualificazione astratta non è stata ritenuta sufficiente per applicare la deroga prevista per il personale sanitario e sociosanitario.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione dalla c.d. taglia idonei prevista per il personale sanitario e sociosanitario, rilevano l'inquadramento ordinamentale e il comparto di appartenenza del profilo concorsuale, non la mera qualificazione astratta della professione come professione sanitaria; un profilo tecnico-amministrativo inserito nei ruoli di un Ministero non sanitario resta soggetto al limite.
- L'esercizio di funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria non comporta, di per sé, l'appartenenza al personale escluso dalla taglia idonei ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 165/2001, quando tale funzione abbia natura meramente funzionale e non modifichi lo status giuridico o l'ordinamento di appartenenza.
- La sospensione della taglia idonei prevista dall'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 è una disciplina derogatoria di stretta interpretazione: si applica esclusivamente alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, senza poter essere estesa a concorsi banditi in anni precedenti mediante interpretazione analogica o a fortiori.
- La riadozione di un bando disposta in esecuzione di un giudicato amministrativo, quando si limiti a integrare la motivazione senza modificare sostanzialmente l'indizione della procedura, ha natura meramente convalidante e non innovativa; non determina una nuova data di indizione ai fini dell'applicazione della disciplina sopravvenuta.
- L'interesse del candidato idoneo non vincitore all'impugnazione della graduatoria è concreto e attuale quando l'inserimento tra gli idonei possa consentire eventuali futuri scorrimenti della graduatoria.
- In assenza di una disciplina generale che stabilisca un termine massimo perentorio di conclusione delle procedure concorsuali, il mero protrarsi della procedura non determina l'illegittimità della graduatoria né un affidamento tutelabile sulla sua conclusione entro una specifica data, soprattutto quando il ritardo sia stato determinato dal contenzioso giurisdizionale.
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