Ordinanza n. 351/2026 - Parma, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza n. 163 in data 14 aprile 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 163 del 14 aprile 2025, passata in giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la perdurante inerzia dell’INPS nell’esecuzione della sentenza n. 163 del 14 aprile 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il ricorrente aveva inviato all’INPS una diffida a provvedere il 7 maggio 2025, allegando la sentenza, e aveva successivamente sollecitato l’adempimento il 17 luglio 2025, senza ottenere, secondo quanto dedotto, alcun risultato. Ha quindi chiesto l’adozione del provvedimento di rideterminazione dell’indennità di fine servizio, la riliquidazione del trattamento in euro 85.024,35, il pagamento della differenza lorda di euro 9.120,83, oltre agli interessi legali dal 10 maggio 2021, nonché la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito le domande di ottemperanza, né ha disposto la riliquidazione o il pagamento delle somme richieste e neppure ha regolato le spese. Ritenendo necessario acquisire elementi sull’attività eventualmente svolta dall’INPS dopo la sentenza da eseguire, ha ordinato alla Direzione Provinciale di Reggio Emilia di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e tramite il processo amministrativo telematico, una relazione documentata corredata dai relativi allegati. Il giudice ha precisato che la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione non esonera quest’ultima dall’obbligo di adempiere agli incombenti istruttori, poiché l’ordine è rivolto all’autorità pubblica in ragione del dovere di collaborazione con l’autorità giudiziaria. La trattazione camerale è stata rinviata al 7 ottobre 2026, con riserva di ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È indicato quale base normativa della richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387
La sentenza oggetto di ottemperanza aveva riconosciuto i benefici economici previsti dalla disposizione, imponendo la rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando non sia sufficientemente documentato lo stato di esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare all’amministrazione di depositare una relazione documentata sull’attività svolta e sui relativi esiti, rinviando ogni decisione successiva all’acquisizione degli elementi istruttori.
- La mancata costituzione dell’amministrazione nel giudizio di ottemperanza non esclude l’obbligo di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice, poiché l’autorità pubblica destinataria dell’ordine deve collaborare con l’autorità giudiziaria.
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