Cassazione Civile, Ordinanza n. 27044/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controricorrenti)
La controversia
L'istanza riguardava la correzione di un preteso errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 28617/2024 della Corte di cassazione, nella parte in cui aveva liquidato le spese del giudizio di legittimità. Le istanti sostenevano che una delle controparti, indicata nel provvedimento sulle spese, sarebbe stata erroneamente considerata parte costituita con controricorso, pur non avendo conferito procura speciale al difensore e pur non avendo questi depositato un controricorso notificato per suo conto; aggiungevano che vi sarebbe stata altresì un'errata attribuzione di spese in favore di soggetti per i quali la notifica del ricorso sarebbe stata viziata. La Corte ha però rilevato, esaminando gli atti, che il difensore della resistente aveva depositato due distinti controricorsi: uno per due resistenti, con procura in calce e rituale notifica via PEC, e un altro autonomo per la terza resistente, anch'esso munito di procura e notificato nello stesso modo. Ne è derivato che il preteso errore nasceva da una mancata considerazione della duplicità dei controricorsi, delle procure e delle notifiche, circostanza peraltro già richiamata nella precedente ordinanza anche nella motivazione sulle spese, ove si dava atto della diversa attività svolta dai controricorrenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per correzione di errore materiale, ritenendo insussistente l'errore denunciato. Ha affermato che dagli atti risultavano effettivamente due controricorsi autonomi, con relative procure speciali e notifiche regolari, sicché la liquidazione delle spese nell'ordinanza precedente era coerente con le difese svolte e con la diversa attività dei controricorrenti. Ha inoltre disposto che nulla fosse posto a carico delle parti per le spese del presente procedimento di correzione, in ragione della natura del procedimento stesso.
Norme richiamate
nel testo attualmente in vigore
è richiamato per giustificare, ai fini della liquidazione delle spese, il compenso unico con relativo aumento quando più controricorrenti hanno la medesima posizione processuale e lo stesso difensore, che abbia depositato atti distinti di contenuto equivalente.
Massime di principio
- In sede di correzione di errore materiale, il ricorso va respinto quando il preteso errore derivi non da una svista del provvedimento, ma da una lettura incompleta o inesatta degli atti di causa.
- La liquidazione delle spese di legittimità può essere calibrata sulla diversa attività svolta dai controricorrenti e sulla presenza di atti distinti, anche se di contenuto equivalente, purché tale assetto risulti dagli atti e sia coerente con la motivazione del provvedimento.
- La verifica dell'errore materiale richiede il confronto con gli atti processuali e con il contenuto complessivo dell'ordinanza, non potendo fondarsi su una mera contestazione assertiva della parte istante.
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