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Sentenza

Sentenza n. 86/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 633/2024, passato in giudicato, e notificato in data 30.4.2024.

Giustizia amministrativa202502363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania, passato in giudicato e ritualmente notificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale civile aveva ingiunto all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania il pagamento di euro 20.624,16, oltre interessi e spese della procedura monitoria. La ricorrente ha dedotto l'omesso spontaneo adempimento del titolo esecutivo, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L'amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita. È stato inoltre rilevato il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza: il decreto ingiuntivo costituisce un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, il termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 è decorso e non risulta l'esatto e integrale adempimento dell'obbligazione da parte dell'Azienda sanitaria. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, una volta provato dal creditore il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'amministrazione dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi; tale onere non è stato assolto, anche per la mancata costituzione in giudizio. L'Azienda è stata ordinata a dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi su istanza della parte interessata. L'Azienda sanitaria è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 850,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    per l'esecuzione del giudicato formatosi su decreto ingiuntivo

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo passato in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Dopo che il creditore ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione dell'obbligazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo passato in giudicato e ritualmente notificato costituisce titolo idoneo per proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione inadempiente, una volta decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione, ossia l'esistenza, la definitività e la notificazione del titolo esecutivo nonché l'inadempimento; spetta invece all'amministrazione dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione ritualmente intimata non sostituisce la prova dell'inadempimento da parte del ricorrente, ma comporta che, in assenza di prova contraria, restino non dimostrati i fatti impeditivi, modificativi o estintivi deducibili dall'amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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