Cassazione Penale, Ordinanza n. 06899/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso la prescrizione del reato contestato, ritenendo corretto il calcolo del termine prescrizionale operato sulla base delle aggravanti riconosciute e della recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto di energia elettrica, dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge in tema di prescrizione: la ricorrente sosteneva che il reato fosse già estinto per prescrizione prima della decisione di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti incide solo sul trattamento sanzionatorio e non sul calcolo della prescrizione; poiché le aggravanti erano state ritenute sussistenti e risultavano due aggravanti, il termine prescrizionale era pari ad anni dieci ex art. 625 c.p., ultimo comma, a cui andavano aggiunti gli aumenti per interruzione della prescrizione e per la recidiva. Ne è conseguito che il reato non era prescritto.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
In presenza di due aggravanti il termine di prescrizione è pari ad anni dieci; al termine vanno poi aggiunti gli aumenti derivanti dall'interruzione della prescrizione e dalla recidiva.
attenuanti generiche
Il loro riconoscimento con giudizio di equivalenza sulle aggravanti rileva solo sul trattamento sanzionatorio e non incide sul calcolo della prescrizione, se le aggravanti restano accertate.
recidiva
La recidiva comporta un aumento del termine di prescrizione nel calcolo finale.
interruzione della prescrizione
L'interruzione della prescrizione determina un aumento del termine prescrizionale da aggiungere al termine base.
Massime di principio
- Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti non elimina le aggravanti dal computo della prescrizione quando esse siano state comunque ritenute sussistenti; esso incide solo sul trattamento sanzionatorio.
- Quando il reato è aggravato da più circostanze aggravanti, il termine di prescrizione va determinato secondo la disciplina applicabile alle aggravanti effettivamente riconosciute, con successiva applicazione degli eventuali aumenti per interruzione e recidiva.
- Il motivo di ricorso che deduca la maturazione della prescrizione è manifestamente infondato se muove da un errato presupposto sul calcolo del termine prescrizionale in presenza di aggravanti e recidiva.
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