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Sentenza

Sentenza n. 974/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di aggiudicazione in data 4 agosto 2025 con il quale è stato disposto l'affidamento in favore della controinteressata Esse A3 dell'appalto n° 1556 - T28 per lavori di rimozione dell'amianto presso i siti ATM di Novara, Desio, Teodosio, Abbiategrasso, Molise, Zara e in varie Stazioni Della Metropolitana CIG n° B37386D109; - di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli resi in seduta riservata, nelle parti in cui la stazione appaltante ha omesso di disporre l'esclusione dell'offerta della Esse A3 per difformità, irrealizzabilità, omessa o insufficiente indicazione e incongruità dei costi della manodopera o, comunque, in ogni caso per anomalia; - per quanto possa occorrere: i) del verbale n. 1 del Seggio di gara in data 13 febbraio 2025; ii) del verbale n. 2 del Seggio di gara in data 28 marzo 2025; iii) del verbale n. 3 del Seggio di gara in data 29 aprile/ 9 maggio 2025; iv) del verbale n. 4 del Seggio di gara in data 13 maggio 2025; v) del verbale n. 5 del Seggio di gara in data 28 maggio 2025; vi) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. Nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ex artt. 121 e 122 CPA e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato, con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario ove il risarcimento in forma specifica non fosse possibile ovvero non fosse integralmente satisfattivo e quindi con esplicita richiesta sin da ora di subentrare nell'esecuzione del contratto medesimo e con espressa riserva di domanda risarcitoria per equivalente ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a. In via subordinata si chiede che sia annullato il bando di gara per le ragioni esposte nel quarto motivo di ricorso, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione alla controinteressata.

Giustizia amministrativa202503338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dell'appalto per lavori di rimozione dell'amianto presso diversi siti dell'azienda di trasporto e relativi verbali di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione deducendo, in primo luogo, l'illegittimità della valutazione di non anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, con particolare riferimento all'eccezionale ribasso sui costi della manodopera. Secondo la ricorrente, le giustificazioni sull'ottimizzazione dell'impiego del personale erano generiche e non dimostravano l'attendibilità delle previsioni economiche, mentre la stazione appaltante si sarebbe limitata ad aderirvi senza adeguata verifica. In secondo luogo, è stata contestata la non conformità e l'irrealizzabilità dell'offerta, perché l'aggiudicataria avrebbe previsto una sola squadra e un numero di ore lavorative inferiore rispetto alle stime della documentazione di gara, nonostante la pluralità dei cantieri e la possibile contemporaneità delle lavorazioni. In terzo luogo, è stata dedotta la mancata dimostrazione dell'impegno ad applicare il CCNL di settore e l'insufficiente giustificazione della maggiorazione per il lavoro notturno. Con ulteriori censure sono stati denunciati difetto di istruttoria, difetto di motivazione e perplessità della valutazione relativa alla maggiorazione notturna, quantificata dalla ricorrente in misura superiore a quella indicata dall'aggiudicataria. In via subordinata, è stata contestata l'intera procedura per l'omessa previsione nella documentazione di gara delle specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti relativi ai criteri ambientali minimi per gli interventi edilizi. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro gli atti che avevano consentito la partecipazione dell'impresa ricorrente, deducendo vizi relativi alla sua offerta e ai requisiti di qualificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Quanto alla verifica di anomalia, ha rilevato che essa mira a valutare la sostenibilità complessiva dell'offerta in funzione della corretta esecuzione dell'appalto e non impone una ricerca analitica di errori nelle singole voci. In presenza di una valutazione favorevole della stazione appaltante, il concorrente non aggiudicatario deve dimostrare la manifesta erroneità, contraddittorietà o irragionevolezza della valutazione; tale prova non è stata fornita. La motivazione della non anomalia poteva inoltre essere resa per relationem mediante il richiamo alle giustificazioni dell'operatore economico. La censura sull'impiego di una sola squadra è stata respinta perché gli interventi riguardavano cantieri diversi e non necessariamente contemporanei, mentre gli 820 giorni costituivano una finestra temporale massima entro cui l'aggiudicatario avrebbe dovuto predisporre il cronoprogramma. Il capitolato prevedeva un minimo di due operai per squadra e la squadra di quindici persone offerta non è stata ritenuta incongrua; l'esperienza del personale, la possibilità di gestire lavorazioni contemporanee e la vicinanza della sede dell'impresa giustificavano la riduzione delle ore stimate e dei costi. Le censure sul lavoro notturno sono state ritenute non autosufficienti, perché non dimostravano l'incidenza dell'eventuale differenza sul complessivo equilibrio economico dell'offerta. La stazione appaltante aveva inoltre considerato un fondo aggiuntivo di circa centomila euro, destinato anche a coprire maggiori oneri per lavoro straordinario o notturno, aumenti salariali e altre evenienze; la risposta dell'aggiudicataria del 20 giugno 2025 era stata ritenuta satisfattiva dei chiarimenti richiesti. I costi indicati risultavano coerenti con i CCNL applicabili. Anche la censura sui CAM è stata respinta, poiché agli atti risultava depositata una relazione tecnica recante la declinazione dei criteri ambientali minimi. Il ricorso incidentale dell'aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che il rigetto del ricorso principale escludeva qualsiasi vantaggio derivante dal suo accoglimento. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 6.000 euro oltre accessori in favore della stazione appaltante e in 9.000 euro oltre accessori in favore dell'aggiudicataria.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica dell'anomalia è diretta ad accertare la sostenibilità complessiva dell'offerta e la sua affidabilità ai fini della corretta esecuzione dell'appalto.

  • art. 41 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei costi della manodopera; la censura non è stata accolta perché non è stata dimostrata l'insostenibilità complessiva dell'offerta.

  • art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la non conformità dell'offerta; il TAR ha escluso che la previsione di una sola squadra rendesse l'offerta difforme o irrealizzabile.

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione all'applicazione dei contratti collettivi; il TAR ha ritenuto coerenti i costi indicati dall'aggiudicataria con i CCNL edile e metalmeccanico.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato per il difetto di motivazione; il TAR ha escluso la carenza motivazionale, considerando adeguati i chiarimenti acquisiti e la motivazione complessiva della valutazione.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Richiamato in tema di criteri ambientali minimi; la censura è stata respinta perché la documentazione di gara conteneva una relazione tecnica sui CAM.

  • art. 83 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'omessa previsione dei criteri ambientali minimi; il motivo è stato respinto per l'effettiva presenza della relativa disciplina nella documentazione di gara.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, rimasta priva di accoglimento per il rigetto del ricorso principale.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    Richiamato per la riserva di domanda risarcitoria per equivalente, non esaminata in ragione del rigetto della domanda di annullamento.

Massime di principio

  • La verifica dell'anomalia dell'offerta è una valutazione globale e sintetica sulla sostenibilità economica e sull'affidabilità dell'offerta ai fini della corretta esecuzione del contratto; non costituisce una verifica sanzionatoria né una ricerca analitica di errori nelle singole voci di costo.
  • Quando la stazione appaltante conclude per la non anomalia dell'offerta, il concorrente non aggiudicatario deve dimostrare la manifesta erroneità, contraddittorietà o irragionevolezza della valutazione amministrativa; la mera prospettazione di discordanze relative a singole voci, senza dimostrarne l'incidenza sull'equilibrio complessivo dell'offerta, non è sufficiente.
  • La motivazione della valutazione di non anomalia può essere resa anche per relationem mediante il richiamo alle giustificazioni dell'operatore economico, purché dal complesso degli atti emerga una valutazione di adeguatezza e affidabilità dell'offerta.
  • La previsione di un numero di squadre o di ore lavorative inferiore alle stime della stazione appaltante non rende automaticamente l'offerta difforme o irrealizzabile, quando la lex specialis stabilisce una finestra temporale massima e rimette all'aggiudicatario la predisposizione del cronoprogramma, senza imporre lavorazioni necessariamente contemporanee o un numero minimo di squadre superiore a quello offerto.
  • Le contestazioni sui costi del lavoro notturno devono dimostrare non soltanto l'eventuale scostamento rispetto ai CCNL o alle tabelle ministeriali, ma anche la sua concreta incidenza sull'insostenibilità complessiva dell'offerta, tenendo conto delle ulteriori poste economiche destinate a coprire maggiori oneri e sopravvenienze.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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