Cassazione Penale, Sentenza n. 32047/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ziccardi impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame dell'8/3/2022 che aveva rigettato la sua istanza ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del GIP del 22/2/2022 che disponeva gli arresti domiciliari. Il ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 125 e 292 c.p.p. e motivazione apparente o manifestamente illogica: si sosteneva che il Tribunale avesse semplicemente riprodotto, quasi per "copia/incolla", la motivazione dell'ordinanza del 1/6/2021 senza esaminare le specifiche censure difensive (in particolare la rilevanza di alcune chat e le memorie difensive), e non avrebbe valutato adeguatamente le esigenze cautelari attuali (cessazione della qualità di socio accomandante, incensuratezza, tempo trascorso, idoneità di misure meno afflittive come il divieto di esercitare l'attività professionale).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato che la richiesta di riesame era limitata, per espressa indicazione del ricorrente, alle sole esigenze cautelari e non alla gravità indiziaria; di conseguenza il Tribunale del riesame non doveva riesaminare quei profili e poteva limitarsi a riprodurre le argomentazioni già rese nel provvedimento del 1/6/2021. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha valutato che il pericolo di reiterazione era ancora attuale e concreto, ritenendo la misura degli arresti domiciliari idonea e proporzionata e non sostituibile con misure meno afflittive. È stata pure esclusa la rilevanza decisiva della cessazione della qualità formale di socio accomandante, essendo possibile la perseveranza delle condotte illecite tramite prestanomi o soggetti compiacenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il ricorso di riesame era stato proposto ex art. 309 c.p.p. e che, poiché il ricorrente aveva limitato espressamente l'oggetto del riesame alle esigenze cautelari, il Collegio di merito ha legittimamente concentrato la valutazione su tali esigenze senza dover rinnovare la disamina sulla gravità indiziaria non dedotta in sede di riesame
art. 125 cod. proc. pen.
La censura di motivazione apparente è stata rigettata: la Corte ha ritenuto che la riproduzione di argomentazioni già espresse in un precedente provvedimento non integri automaticamente carenza motivazionale quando quelle argomentazioni risultano pertinenti e non contestate dall'interessato nel perimetro del riesame
art. 292 cod. proc. pen.
Anche la presunta violazione richiamata è stata considerata infondata poiché le deduzioni mosse dal ricorrente non erano pertinenti all'oggetto effettivamente impugnato in sede di riesame; la Corte ha quindi ritenuto corretta la valutazione motivazionale del Tribunale del riesame
Massime di principio
- Se il ricorso per riesame è limitato dal ricorrente a specifiche questioni (es. sole esigenze cautelari), il giudice del riesame non è tenuto a riesaminare profili non contestati (es. gravità indiziaria) e può limitarsi a richiamare valutazioni precedenti pertinenti
- La mera ripetizione di argomentazioni già espresse in provvedimenti anteriori non costituisce di per sé motivazione carente se quelle argomentazioni risultano rilevanti e non sono state effettivamente contestate nel nuovo giudizio
- La cessazione di una qualifica formale (es. carica sociale) non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione se l'attività illecita può proseguire tramite prestanomi o soggetti compiacenti; il giudice valuta la concretezza del rischio sulla base degli elementi di fatto
- Per ottenere la sostituzione di una misura cautelare con una meno afflittiva il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'insussistenza o la perdita dell'esigenza cautelare; la valutazione tiene conto della gravità, della reiterazione e dell'organizzazione delle condotte
- Le questioni introdotte in memoria o documenti allegati assumono rilievo solo se rientrano nell'oggetto del riesame indicato dal ricorrente; altrimenti il giudice non è obbligato a motivare specificamente su quelle osservazioni
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