Cassazione Penale, Sentenza n. 10289/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato le richieste di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare ex art. 47-ter, semilibertà) sollevando quattro censure: 1) mancata indagine socio-familiare e osservazione del comportamento nonostante l'esistenza di una stabile attività lavorativa; 2) omissione di considerare un contratto di lavoro/appalto in Germania e la presunta causa di forza maggiore dovuta alle restrizioni Covid che avrebbero impedito il rientro in Italia; 3) mancato accoglimento della richiesta di differimento dell'udienza (art. 420-ter c.p.p.); 4) mancata valorizzazione dell'attività lavorativa e del domicilio idoneo, con eccessiva fiducia in mere supposizioni circa il possibile esercizio di attività interdette.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'esclusione della detenzione domiciliare perché la pena da espiare (3 anni e 4 mesi) supera il limite di due anni previsto dalla normativa per la detenzione domiciliare. Quanto alle altre misure alternative, il Tribunale aveva motivatamente rilevato l'assenza della relazione dell'UEPE dovuta alla mancata collaborazione del ricorrente: dopo la notifica della fissazione dell'udienza il condannato si era recato all'estero (Germania), rendendo prevedibile l'impedimento al rientro per le restrizioni anti-Covid; tale scelta è stata considerata responsabilità del ricorrente e non forza maggiore, specie in mancanza di documentazione tempestiva. La Corte quindi ha ritenuto infondati e manifestamente inconsistenti i motivi di ricorso, confermando la valutazione prognostica del Tribunale di sorveglianza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull'esecuzione penale)
art. 47, comma primo-bis; art. 47, comma secondo; art. 72, comma secondo
Art. 47 comma primo-bis fissa il limite di pena (due anni) per ammettere la detenzione domiciliare: pena superiore rende inammissibile tale misura. Art. 47 comma secondo e art.72 richiedono valutazioni prognostiche e indagini socio-familiari/relazioni UEPE per l'eventuale concessione delle misure alternative; l'assenza della relazione UEPE, dovuta alla mancata collaborazione del detenuto, legittima il rigetto delle misure.
Codice di procedura penale
Norma procedurale relativa alla gestione dell'udienza in camera di consiglio e alle eventuali istanze di differimento: la Corte ha ritenuto che la richiesta di differimento non fosse giustificata né adeguatamente documentata, sicché non è stata violata la norma procedurale.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare è inammissibile se la pena da scontare supera il limite previsto dalla norma (art. 47 primo-bis L. 354/1975).
- Per l'ammissione alle altre misure alternative è essenziale la relazione dell'UEPE; la mancata produzione della relazione per responsabilità del richiedente (es. recarsi all'estero dopo la fissazione dell'udienza) può legittimare il rigetto della domanda.
- Il trasferimento volontario all'estero dopo la notifica di udienza, pur in epoca di restrizioni da Covid, è valutato come rischio prevedibile: senza documentazione tempestiva il comportamento non configura forza maggiore.
- La semplice esistenza di un'attività lavorativa o di un domicilio idoneo, se non accompagnata da collaborazione con i servizi e da elementi probatori completi, non è di per sé sufficiente a ottenere le misure alternative.
- Per ottenere il differimento dell'udienza o giustificare l'assenza è necessario produrre documentazione tempestiva e adeguata; le comunicazioni verbali del difensore possono risultare insufficienti.
- Comportamenti passati non collaborativi o ostativi al procedimento esecutivo influenzano negativamente il giudizio prognostico e la concessione delle misure alternative.
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