Sentenza n. 3155/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4372/2023, RG n. 3307/2022, resa in data 23 novembre 2023 dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, e pubblicata il 4 dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva riconosciuto la ricostruzione della carriera, l'anzianità del servizio di insegnamento pre-ruolo, le differenze retributive e l'adeguamento contributivo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Napoli, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera mediante computo del servizio di insegnamento pre-ruolo svolto negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 in istituti pubblici di secondo grado, al corretto inquadramento nella classe stipendiale, alle differenze retributive maturate e maturande, agli arretrati, agli interessi e all'adeguamento contributivo-previdenziale. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante la notifica della pronuncia in forma esecutiva e ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Corte di Appello. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione della misura coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L'amministrazione si è costituita con mero atto di stile e non ha contestato l'inadempimento. Sono state inoltre esaminate le spese accessorie successive al giudicato: sono riconoscibili quelle funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo e agli atti accessori funzionali all'ottemperanza, mentre non sono riconoscibili le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, imputabili alla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza della Corte di Appello entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, ponendo in essere ogni atto e adempimento necessario, inclusa la ricostruzione della carriera, il corretto inquadramento stipendiale, il pagamento delle differenze retributive e degli arretrati, nonché gli adempimenti contributivi e previdenziali. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza per l'inadempimento non contestato e per la scadenza del termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari da parte delle amministrazioni statali. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di delega, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il compenso del commissario è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 1.500,00. È stata accolta anche la domanda di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero per euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la misura è stata determinata negli interessi legali sulle somme dovute.
artt. 112 ss. c.p.a.
sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per conseguire l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato rimasta ineseguita dall'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali
La scadenza del termine di centoventi giorni costituisce, nel caso esaminato, elemento rilevante per la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale.
artt. 474 ss. c.p.c.
procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.
Le spese di precetto e delle procedure esecutive civili non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, perché attengono a uno strumento esecutivo distinto scelto liberamente dal creditore.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una pubblica amministrazione non dà esecuzione a una sentenza passata in giudicato che impone specifici obblighi di facere e di pagamento, purché sia decorso il termine previsto per l'adempimento e l'inadempimento risulti documentato e non contestato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato per l'esecuzione e alla richiesta della parte interessata.
- La misura coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata negli interessi legali sulle somme dovute in forza del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato, dopo la quale il creditore deve attivarsi per l'insediamento del commissario.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale solo quando siano funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione del titolo o all'introduzione e allo svolgimento dell'ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive civili, anche se non satisfattive, perché derivano dalla scelta del creditore di utilizzare un rimedio diverso dall'ottemperanza.
- Il commissario ad acta può compiere tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato, comprese, ove occorrenti, le modifiche di bilancio, con oneri e compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
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