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Sentenza

Sentenza n. 1754/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 456/2024, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Marsala – Sezione lavoro n. 456/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e il Ministero era stato condannato ad attribuire il beneficio per l’importo complessivo di 1.000 euro, oltre accessori di legge. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 16 agosto 2024 e non era stata impugnata. Nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi domandato la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la corresponsione degli accessori e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione e imponeva al Ministero un obbligo conformativo puntuale. L’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi oltre il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, integra inottemperanza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato mediante l’attivazione della carta elettronica del docente e l’accreditamento dell’importo complessivo di 1.000 euro, comprensivo degli accessori previsti dal titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni e senza compensi aggiuntivi. L’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce contro le amministrazioni consente di configurare l’inottemperanza e di attivare il giudizio di ottemperanza.

  • art. 26 c.p.a.

    Rileva per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio amministrativo, secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale criterio per la condanna alle spese processuali della parte soccombente.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato per la quantificazione delle spese, tenuto conto della natura seriale, della ridotta complessità, del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione e contenente un obbligo conformativo puntuale, non viene eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, sussiste l’inottemperanza azionabile davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di compiere specifiche attività necessarie a dare integrale esecuzione al giudicato, comprese l’attivazione di un beneficio e l’accreditamento delle somme riconosciute dal titolo esecutivo, inclusi gli accessori espressamente previsti.
  • In presenza di un obbligo conformativo puntuale e di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione competente, con facoltà di delega a un altro dirigente o funzionario del medesimo apparato.
  • Il dirigente pubblico che svolge l’incarico di commissario ad acta nell’ambito delle proprie funzioni non ha diritto a compensi ulteriori quando trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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