Sentenza n. 6349/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00387/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale che imponeva la rimozione, il recupero o lo smaltimento di circa 1.200 metri cubi di materiale plastico, nonché il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ditta locataria aveva impugnato l’ordinanza sostenendo che il materiale plastico stoccato nel capannone non fosse qualificabile come rifiuto, ma come materiale recuperabile o materia prima secondaria conforme alla norma UNI 10667/14. Deduceva quindi eccesso di potere per travisamento dei fatti e aveva prodotto analisi chimiche, certificazioni e documentazione ARPA. In via istruttoria aveva chiesto una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a. per accertare la natura del materiale. Il TAR aveva respinto il ricorso rilevando che la documentazione riguardava lotti di altra ditta, depositati presso altro stabilimento e analizzati in un periodo precedente all’adozione dell’ordinanza, e che la CTU non poteva supplire all’onere probatorio della parte. In appello la ditta ha censurato esclusivamente il mancato espletamento della CTU, sostenendo che il sequestro penale del capannone le avrebbe impedito di acquisire ulteriori prove e che la consulenza fosse l’unico mezzo per verificare la natura del materiale. Ha inoltre chiesto la riforma della sentenza e l’annullamento dell’ordinanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che l’appellante non contestava realmente la ragione decisiva per cui la documentazione prodotta era stata ritenuta irrilevante, ossia la sua riferibilità a materiali di altra impresa e di altro stabilimento. La deduzione relativa al sequestro del capannone è stata considerata tardiva e non provata: non risultava dal ricorso introduttivo, non era accompagnata dal verbale di sequestro e non risultava che la parte avesse chiesto il dissequestro o l’autorizzazione a effettuare accertamenti e campionamenti. La ditta non aveva prodotto neppure fotografie, descrizioni dettagliate del materiale, documenti sulla tracciabilità dei lotti o elementi idonei a dimostrare che il materiale analizzato presso altro stabilimento fosse quello presente nel capannone. La CTU non può essere utilizzata come mezzo esplorativo né per colmare il mancato assolvimento dell’onere della prova; essa serve a fornire al giudice cognizioni tecniche necessarie per valutare fatti già allegati e almeno dimostrati. Il Collegio ha inoltre precisato che l’annullamento dell’ordinanza nei confronti della proprietaria del capannone non produceva effetti favorevoli per la locataria, poiché l’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 distingue la responsabilità del proprietario o titolare di diritti di godimento da quella dell’autore del deposito incontrollato. Le spese sono state compensate per metà e, per la parte residua, liquidata in € 2.000 oltre accessori, poste a carico dell’appellante.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
La responsabilità del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area, sotto il profilo della rimozione dei rifiuti, dell’avvio al recupero o allo smaltimento e del ripristino dello stato dei luoghi, sussiste solo nella misura in cui la violazione sia ad essi imputabile a titolo di dolo o colpa, da accertare in contraddittorio con gli interessati.
La responsabilità del proprietario o del titolare di diritti di godimento richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Tale titolo di responsabilità è distinto da quello dell’autore del deposito incontrollato; l’annullamento dell’ordinanza nei confronti del proprietario non determina automaticamente l’illegittimità dell’ordinanza rivolta al soggetto che gestiva l’immobile.
art. 67 c.p.a.
La consulenza tecnica d’ufficio può essere disposta per fornire al giudice cognizioni tecniche necessarie alla valutazione di fatti già allegati e provati almeno in principio, ma non può sostituire l’onere della parte di dimostrare i fatti costitutivi della propria domanda né essere utilizzata come mezzo esplorativo.
art. 104 c.p.a.
La disposizione è richiamata dall’appellante a fondamento della riproposizione della richiesta istruttoria in appello; il giudice, tuttavia, ha respinto la CTU perché diretta a colmare l’assenza di una prova minima sulla riferibilità e sulla natura del materiale.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo non è un mezzo di ricerca esplorativa della prova: può fornire al giudice cognizioni tecniche per valutare fatti già allegati e dimostrati almeno in principio, ma non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio della parte.
- Quando si contesta la qualificazione di un materiale come rifiuto, la parte deve offrire elementi concreti che colleghino le analisi tecniche e le certificazioni al materiale effettivamente oggetto del provvedimento, anche quanto a identità dei lotti, provenienza, tracciabilità, quantità e collocazione temporale.
- La deduzione dell’impossibilità di procurarsi la prova a causa di un sequestro deve essere tempestiva e documentata; non è sufficiente allegarla per la prima volta in appello senza produrre il verbale di sequestro o dimostrare di avere richiesto all’autorità competente l’accesso, il dissequestro o l’autorizzazione agli accertamenti necessari.
- Nel sistema dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, la responsabilità del proprietario o del titolare di un diritto personale di godimento, subordinata all’accertamento di dolo o colpa, è distinta dalla responsabilità dell’autore del deposito incontrollato; l’annullamento dell’ordine rivolto al proprietario non si estende automaticamente al diverso destinatario ritenuto autore o gestore del deposito.
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