Cassazione Civile, Ordinanza n. 30647/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ente)
La controversia
L'agente della riscossione, in qualità di gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, aveva proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento di una società già beneficiaria di un finanziamento bancario assistito da garanzia pubblica. Il credito azionato traeva origine dall'avvenuto pagamento, da parte del Fondo, alla banca finanziatrice, a seguito dell'escussione della garanzia prestata per il finanziamento rimasto inadempiuto. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo che la domanda fosse inammissibile, perché proposta autonomamente ex art. 101 l.fall. e non in surroga ex art. 115, comma 2, l.fall., e perché avrebbe duplicato un credito già parzialmente ammesso in favore della banca finanziatrice. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il pagamento del Fondo aveva estinto, nei limiti dell'esborso, il credito della banca e fatto sorgere un autonomo diritto del Fondo a rivalersi sul debitore fallito, diritto che si surroga al credito originario nei limiti delle somme erogate; ha quindi contestato l'idea della duplicazione del credito e l'applicazione delle regole sulla solidarietà passiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando il quadro normativo sul Fondo di garanzia per le PMI e la giurisprudenza che riconosce al Fondo, dopo il pagamento alla banca, un autonomo diritto di rivalsa/credito privilegiato verso l'impresa inadempiente, sorto per effetto dell'escussione della garanzia e della surrogazione ex art. 1203 c.c. Ha precisato che il Fondo non è coobbligato solidale del debitore finanziato, sicché non si applicano gli artt. 61 e 62 l.fall. sulla solidarietà tra coobbligati. Ne consegue che il Fondo può insinuare il proprio credito al passivo per la somma pagata, anche se la banca finanziatrice sia già ammessa al passivo, poiché la banca, nella misura del rimborso, vede estinguersi il proprio credito ed è surrogata dal diverso diritto del Fondo. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Rimini in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 101 l.fall.
la domanda di insinuazione al passivo era stata proposta ex art. 101 l.fall., ma la Corte ha chiarito che il Fondo, dopo il pagamento, può comunque insinuarsi per il proprio autonomo credito
art. 115, comma 2, l.fall.
si applica quando il credito già ammesso al passivo viene trasferito per cessione o surrogazione; la Corte distingue però il caso del credito del Fondo, che nasce autonomamente dopo il pagamento e non determina duplicazione
art. 61 l.fall.
non è applicabile perché disciplina soltanto i rapporti tra coobbligati solidali, mentre il Fondo non assume tale posizione rispetto al debitore finanziato
art. 62 l.fall.
non è applicabile per la medesima ragione dell'art. 61 l.fall.
art. 1203 c.c.
fondamento della surrogazione del Fondo, che, pagando la banca finanziatrice, acquisisce il diritto di rivalersi verso l'impresa inadempiente
art. 1292 c.c.
richiamato per escludere che il Fondo sia coobbligato solidale del debitore finanziato
art. 1204 c.c.
richiamato nel contesto della surrogazione e della disciplina del pagamento del garante
art. 1 d.lgs. n. 123/1998
richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo sugli interventi pubblici di sostegno alle imprese
art. 9 d.lgs. n. 123/1998
prevede il privilegio dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati e le modalità di recupero mediante iscrizione a ruolo
art. 24, comma 33, l. n. 449/1997
richiamato nel motivo di ricorso come norma collegata alla riscossione
art. 2, comma 100, l. n. 662/1996
ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Mediocredito Centrale, per assicurare parziale copertura ai crediti bancari verso le PMI
art. 2 d.m. 20 giugno 2005
regola la garanzia diretta del Fondo, la sua natura esplicita, incondizionata e irrevocabile, e la surrogazione del Fondo nel diritto di rivalsa dopo il pagamento
art. 36 l.fall.
richiamato per affermare che il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo mediante atto reclamabile
art. 67 d.P.R. n. 43/1988
richiamato come procedura esattoriale per il recupero dei crediti del Fondo, poi sostituita dall'art. 17 d.lgs. n. 46/1999
art. 17 d.lgs. n. 46/1999
norma che sostituisce la procedura esattoriale richiamata per il recupero dei crediti del Fondo
Massime di principio
- Quando un fondo pubblico di garanzia paga la banca finanziatrice a seguito dell'escussione della garanzia, il pagamento determina la surrogazione del Fondo nella posizione del creditore garantito nei limiti della somma versata, con nascita di un autonomo diritto di rivalsa verso l'impresa inadempiente.
- Il credito del Fondo di garanzia non coincide con quello della banca finanziatrice: il primo ha fondamento nel sistema normativo di sostegno pubblico ed è assistito da privilegio legale, mentre il secondo resta il credito originario da finanziamento; perciò il concorso di entrambe le pretese non integra di per sé una duplicazione illegittima.
- Se il credito della banca è già ammesso al passivo e interviene il pagamento del Fondo, il nuovo credito del Fondo può essere insinuato al passivo nella misura dell'esborso, poiché la parte corrispondente del credito originario si estingue ed è sostituita dal diritto surrogatorio del Fondo.
- La disciplina della solidarietà passiva fallimentare non si applica al Fondo di garanzia che abbia garantito il finanziatore e non il debitore finanziato, poiché manca il presupposto della coobbligazione solidale tra i due soggetti.
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