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Circolare

Circolare n. 74 del 27/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione della Direttiva 2003/48/CE e del d.lgs. n. 84/2005 ai fondi immobiliari. Dopo aver richiamato il quadro già illustrato con la circolare n. 55/E del 2005, l’Agenzia rivede la precedente impostazione che escludeva i fondi immobiliari dall’ambito della Direttiva, chiarendo che i redditi da essi corrisposti possono integrare "interessi" ai sensi della normativa comunitaria. Ne consegue che i fondi immobiliari italiani devono essere considerati entità residuali, con specifiche modalità di comunicazione degli interessi pagati, salvo facoltà di essere trattati come OICVM armonizzati. La circolare disciplina inoltre una misura transitoria per le istanze presentate entro il 31 marzo 2008.

Direttiva 2003/48/CE: chiarimenti sul trattamento dei fondi immobiliari e delle entità residuali

Direttiva 2003/48/CE e trattamento dei fondi immobiliari

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione della Direttiva 2003/48/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 18 maggio 2005, n. 84, con specifico riguardo ai fondi immobiliari italiani. Il documento rivede la posizione espressa in precedenza e precisa le conseguenze ai fini della qualificazione dei redditi come interessi e degli obblighi di comunicazione.

Quadro normativo e precedente prassi

La Direttiva si applica dal 1° luglio 2005 ai pagamenti di interessi all’interno dell’Unione europea. La circolare richiama anche disposizioni analoghe contenute negli accordi con alcuni Paesi terzi chiave e con territori dipendenti o associati di Stati membri. Essa si innesta sulla precedente circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005, rispetto alla quale intende approfondire alcune problematiche emerse nella concreta applicazione della disciplina.

Fondi immobiliari: superamento dell’esclusione iniziale

In origine, sulla base della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 84 del 2005, i fondi di investimento immobiliari erano stati esclusi dall’ambito soggettivo della normativa, insieme ai fondi pensione, in ragione della natura degli investimenti e dell’estraneità rispetto alla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi. La circolare osserva tuttavia che i fondi immobiliari italiani, definiti come fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del TUF e dell’articolo 14-bis della legge n. 86 del 1994, possono investire una quota rilevante del patrimonio in attività finanziarie produttive di interessi.

Composizione del patrimonio e rilevanza ai fini della Direttiva

Ai sensi dell’articolo 12-bis del D.M. 24 maggio 1999, n. 228, il fondo immobiliare deve investire in attività immobiliari almeno i due terzi del valore complessivo del patrimonio; la soglia scende al 51% se il patrimonio è investito almeno per il 20% in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. Ne deriva che il patrimonio può comunque essere investito fino a un terzo, ovvero fino al 49% in presenza della predetta condizione, in strumenti diversi dagli immobili. Da ciò l’Agenzia desume che i redditi corrisposti dai fondi possono rientrare nella nozione di "interessi" della Direttiva quando ricorrano le condizioni dell’articolo 6, paragrafo 1.

Nozione di interessi e regola de minimis

La circolare ricorda che sono interessi, ai sensi della Direttiva, gli interessi su crediti di qualunque natura, i redditi di titoli del debito pubblico e obbligazioni, gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al riscatto di tali crediti, i redditi distribuiti da OICVM armonizzati, da organismi stabiliti fuori dall’Unione e da entità residuali, nonché i redditi da cessione, rimborso o riscatto di partecipazioni o quote di tali organismi quando investano oltre il 40% del loro attivo nei crediti oggetto della disciplina. Viene poi richiamata la facoltà degli Stati membri di escludere i proventi distribuiti da organismi che non investano più del 15% dell’attivo in crediti, secondo la regola de minimis prevista dall’articolo 6, paragrafo 6; l’Italia non ha esercitato tale opzione.

Fondi immobiliari come entità residuali

Alla luce di quanto sopra, i fondi immobiliari italiani devono essere considerati entità residuali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva, poiché non possiedono la personalità giuridica, non sono tassati secondo i criteri del reddito d’impresa e non hanno natura di OICVM armonizzati. Gli interessi pagati a tali entità devono quindi essere comunicati secondo le modalità speciali previste dalla disposizione citata.

Possibile trattamento come OICVM armonizzato e adempimenti

Resta tuttavia ferma la possibilità per il fondo immobiliare di richiedere il trattamento, ai fini della Direttiva, come OICVM armonizzato ai sensi della Direttiva 85/611/CEE. In tal caso l’obbligo di comunicazione non ricade sull’entità residuale, ma sull’agente pagatore, cioè sull’operatore economico incaricato di pagare gli interessi o di attribuirne il pagamento, normalmente individuato nell’intermediario più vicino all’investitore. Per ottenere tale trattamento il fondo deve presentare l’istanza prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2005; il certificato rilasciato dalla Direzione regionale ha in linea generale efficacia quinquennale a decorrere dalla data di rilascio.

Disciplina transitoria per le istanze presentate entro il 31 marzo 2008

Per ragioni di semplificazione operativa, la circolare introduce una disciplina transitoria per le istanze presentate dai fondi immobiliari fino al 31 marzo 2008. In tali casi, e limitatamente al periodo fiscale in corso, la validità dell’autorizzazione può decorrere dalla data di presentazione della richiesta anziché dalla data di rilascio del certificato. Gli uffici devono adeguare di conseguenza il testo dell’autorizzazione, sostituendo la formula standard con il riferimento alla data di presentazione, anche nella versione inglese.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La Direttiva 2003/48/CE, applicabile dal 1° luglio 2005 ai pagamenti di interessi all’interno dell’Unione europea, è stata recepita in Italia dal d.lgs. 18 maggio 2005, n. 84. La disciplina si applica anche in rapporti analoghi con alcuni Paesi terzi e territori associati. La circolare interviene ad integrazione della precedente n. 55/E del 30 dicembre 2005 per chiarire aspetti emersi nell’applicazione concreta.

Revisione del trattamento dei fondi immobiliari

In un primo momento i fondi immobiliari erano stati esclusi dall’ambito della Direttiva, sulla base della loro funzione di investimento prevalentemente immobiliare. La circolare riconsidera tale impostazione alla luce della struttura normativa dei fondi immobiliari italiani, che possono investire una quota non trascurabile del patrimonio in strumenti finanziari produttivi di interessi. Pertanto, quando i redditi distribuiti da tali fondi presentano le caratteristiche previste dall’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva, devono essere trattati come "interessi" ai fini della stessa.

Nozione di interessi rilevante per la Direttiva

La circolare richiama le categorie di redditi qualificabili come interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva: interessi su crediti di qualunque natura, redditi da titoli del debito pubblico e obbligazioni, interessi maturati alla cessione/rimborso/riscatto dei crediti, redditi distribuiti da OICVM armonizzati, da organismi di investimento stabiliti fuori UE e da entità residuali, nonché redditi realizzati alla cessione/rimborso/riscatto di partecipazioni o quote di tali organismi quando investano oltre il 40% dell’attivo in crediti rilevanti.

Regola de minimis e mancato utilizzo da parte dell’Italia

L’articolo 6, paragrafo 6, consente agli Stati membri di escludere dalla nozione di interessi i proventi distribuiti da organismi che non investano, direttamente o indirettamente, più del 15% del proprio attivo in crediti. Si tratta della c.d. regola de minimis, rimessa allo Stato membro di stabilimento dell’organismo e vincolante per gli altri Stati. La circolare precisa che l’Italia non ha esercitato tale opzione.

Fondi immobiliari come entità residuali

Poiché i fondi immobiliari italiani non possiedono almeno uno dei requisiti che escludono la qualifica di entità residuale, e cioè personalità giuridica, tassazione secondo i criteri del reddito d’impresa o natura di OICVM armonizzato, essi devono essere considerati entità residuali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva. Di conseguenza, gli interessi pagati a tali soggetti sono oggetto di comunicazione secondo le particolari modalità previste dalla medesima disposizione.

Facoltà di essere trattati come OICVM armonizzati

Resta ferma la possibilità per il fondo immobiliare di chiedere di essere trattato, ai fini della Direttiva, come un OICVM armonizzato ai sensi della Direttiva 85/611/CEE. In questo caso l’obbligo di comunicazione ricade sull’agente pagatore, individuato nell’operatore economico incaricato dal debitore o dal beneficiario di effettuare o attribuire il pagamento degli interessi, normalmente l’intermediario più vicino all’investitore.

Istanza e certificazione fiscale

Per ottenere il trattamento sopra descritto, il fondo immobiliare deve presentare l’istanza prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2005 secondo le modalità ivi indicate. Il certificato rilasciato dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ha durata quinquennale, di regola dalla data di rilascio.

Disciplina transitoria per le istanze fino al 31 marzo 2008

Per agevolare gli adempimenti connessi all’attribuzione della qualifica di entità residuale, la circolare stabilisce che, limitatamente al periodo fiscale in corso, per le istanze presentate dai fondi immobiliari fino al 31 marzo 2008 la validità dell’autorizzazione può decorrere dalla data di presentazione della richiesta anziché dalla data di rilascio. Negli atti autorizzativi gli uffici devono sostituire l’espressione standard con il riferimento alla data di presentazione, e analogo adeguamento va operato nella versione inglese del certificato.

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