Sentenza n. 209/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 31/2024 pubblicata il 02/02/2024 RG n. 804/2023 del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 31/2024 del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che la sentenza munita dell’attestazione di conformità era stata notificata al Ministero l’8 marzo 2024, che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 17 febbraio 2025. La ricorrente aveva inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, qualora non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato del Tribunale di Pistoia, con esclusione della condanna alle spese contenuta nella sentenza ottemperanda, ritenuta estranea all’oggetto dell’ottemperanza, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha verificato l’inutile decorso ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal giudicato ottemperando quale disciplina degli interessi o della rivalutazione dovuti dalla data del diritto all’accredito sino all’attribuzione concreta del beneficio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 ed è intervenuto il passaggio in giudicato della pronuncia.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al contenuto precettivo della pronuncia entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione in caso di persistente inottemperanza.
- L’esecuzione in sede di ottemperanza riguarda il contenuto sostanziale del giudicato e non si estende alla condanna alle spese del giudizio definito con il titolo, quando tale capo esuli dall’oggetto della domanda di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 23/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 24/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →