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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28905/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un proprietario confinante ha impugnato davanti al TAR un provvedimento comunale che autorizzava i vicini a eseguire interventi di riqualificazione paesaggistica e opere pertinenziali su un’area confinante. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e il Consiglio di Stato ha confermato. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., artt. 360, comma 1, n. 1, e 362 c.p.c., deducendo due motivi: eccesso di potere giurisdizionale per arretramento e rifiuto di esercizio della giurisdizione; eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nelle sfere riservate al legislatore e alla pubblica amministrazione. Prima della decisione, tutte le parti costituite hanno depositato un’istanza congiunta di sopravvenuta carenza di interesse, dando atto di un accordo intervenuto tra il ricorrente e i vicini che aveva fatto venir meno l’interesse alla cassazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’istanza congiunta di tutte le parti costituite e del venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per effetto dell’accordo intervenuto tra le parti sostanziali. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificando la situazione come inammissibilità sopravvenuta del ricorso. In conseguenza della definizione consensuale della vicenda, le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio secondo cui tale presupposto non ricorre in caso di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    È il fondamento del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per soli motivi di giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    È richiamato come norma processuale che consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    È richiamato quale base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

Massime di principio

  • Quando tutte le parti costituite dichiarano congiuntamente che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • L’inammissibilità sopravvenuta per sopravvenuta carenza di interesse non comporta l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • In presenza di un accordo tra le parti che elimina l’interesse alla prosecuzione del giudizio, la Corte definisce il processo senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • Le spese di lite possono essere compensate quando la cessazione della materia del contendere deriva da un assetto consensuale della controversia tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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