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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25772/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza del Giudice di pace di Pescara dell'11/11/2020 che aveva assolto D'Arcangelo perché il fatto non sussisteva, ritenendo che la frase minatoria "ti sparo", pronunciata durante una discussione condominiale, non fosse idonea a ingenerare un timore apprezzabile nella persona offesa. Il ricorso denunciava difetto di motivazione: il giudice non avrebbe valutato l'inequivoco tenore dell'espressione e la circostanza che l'imputato era in possesso di un'arma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Giudice di pace di Pescara in persona diversa. La Corte ha rilevato che il giudice di merito ha erroneamente posto rilievo sull'effettiva intimidazione subita dalla vittima e sulla probabilità di attuazione della minaccia, mentre la norma richiede solo che l'espressione sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima. Il giudice del rinvio dovrà procedere senza vincoli quanto al merito ma applicando il principio di diritto enunciato dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen. (minaccia)

    La Corte ricorda che per il reato di minaccia non è necessario che la vittima sia effettivamente intimidita: è sufficiente che l'espressione, in relazione alla situazione concreta, sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della persona offesa.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Nel ricostruito iter processuale è rilevato che una precedente sentenza era stata annullata dalla Cassazione perché aveva ritenuto erroneamente applicabile l'esimente prevista dall'art. 131-bis; la Corte di cassazione aveva affermato che tale esimente non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace (principio emerso nel precedente annullamento).

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019 (GIULIANO, Rv. 278740)

    La giurisprudenza richiamata conferma che, ai fini della minaccia, non è richiesta l'effettiva generazione di timore nella vittima; è sufficiente l'idoneità potenziale della condotta o delle parole ad incidere sulla capacità di autodeterminazione della persona offesa.

Massime di principio

  • Per il reato di minaccia (art. 612 c.p.) non è necessario provare che la vittima sia effettivamente stata intimidita: rileva l'idoneità potenziale dell'espressione a incidere sulla libertà morale della persona offesa.
  • Nella valutazione della sussistenza della minaccia vanno considerati il tenore delle parole, il contesto concreto (es. discussione condominiale) e circostanze aggravanti o rilevanti, come la detenzione di un'arma o la presenza di altri elementi che aumentano l'attendibilità della minaccia.
  • Un giudice che fondi l'assoluzione unicamente sull'assenza di timore effettivamente provato dalla vittima incorre in vizio di motivazione, idoneo a determinare annullamento in sede di cassazione se ne deriva errata interpretazione del precetto penale.
  • In sede di rinvio il giudice di merito non è vincolato nel merito ma deve applicare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione: valutare l'idoneità potenziale della condotta/parola e non richiedere la prova dell'effettiva paura.
  • Per chi esercita l'azione penale, la mancata considerazione di elementi materiali e contestuali (tenore letterale della minaccia, possesso di armi, modalità espressive) costituisce punto centrale per impugnazioni per difetto di motivazione.

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