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Sentenza

Sentenza n. 1674/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale adottato dal Questore di Catanzaro ai sensi del d.lgs. n. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale notificatogli il 14 novembre 2022, adottato dopo una denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. In occasione di una perquisizione erano stati rinvenuti 63,77 grammi e 1,64 grammi di marijuana, il cui possesso era stato attribuito dal ricorrente a uso personale. Sono stati dedotti la violazione del d.lgs. n. 159/2011, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione. In particolare, il ricorrente ha sostenuto l’insussistenza dei presupposti della misura per mancanza di abitualità nella commissione di reati, assenza di condanne penali e conseguente insussistenza della pericolosità sociale, evidenziando inoltre lo svolgimento di un’attività lavorativa stabile e remunerata dal 2015.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’avviso orale come provvedimento monitorio e misura di prevenzione con finalità lato sensu preventiva, il cui esercizio non richiede l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né la commissione di fatti definitivamente qualificati come reati. È sufficiente che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi di fatto circostanziati, anche di natura indiziaria, idonei a rivelare una personalità incline a comportamenti antigiuridici e riconducibile alle categorie previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. La valutazione richiesta per l’avviso orale è meno rigorosa di quella necessaria per misure di prevenzione più invasive, poiché l’avviso ha natura monitoria e non produce immediatamente effetti compressivi della libertà personale. L’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi presuntivi e il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Nel caso concreto, la contestazione per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, unitamente a un precedente analogo deferimento all’autorità giudiziaria, è stata ritenuta idonea a rendere non irragionevole la valutazione di pericolosità. La motivazione dell’avviso è stata giudicata sufficiente e adeguatamente correlata alla condotta accertata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 159/2011

    I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

    Le categorie soggettive previste dalla norma possono essere individuate sulla base di elementi di fatto anche indiziari, senza necessità di una condanna penale definitiva.

  • art. 3 d.lgs. n. 159/2011

    Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

    L’avviso orale è una misura monitoria e preventiva che può essere adottata sulla base di indizi adeguatamente motivati; non richiede l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La contestazione della detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio è stata considerata, insieme a un precedente analogo deferimento, elemento idoneo a fondare un giudizio non irragionevole di pericolosità sociale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto normativo per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 è una misura monitoria e preventiva: la sua adozione non richiede una condanna penale, l’accertamento definitivo della responsabilità dell’interessato o la previa configurazione giudiziale di un reato.
  • Ai fini dell’avviso orale, il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi su elementi di fatto circostanziati e anche indiziari, purché complessivamente idonei a rivelare una personalità incline a comportamenti antigiuridici e riconducibile a una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011.
  • La valutazione degli elementi di fatto necessaria per l’avviso orale è meno rigorosa di quella richiesta per misure di prevenzione più invasive, poiché l’avviso ha natura monitoria e non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi della libertà individuale.
  • Nella valutazione della pericolosità sociale funzionale all’avviso orale, il Questore esercita ampia discrezionalità; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione.
  • Gli elementi presuntivi della pericolosità devono essere valutati con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’avviso orale; eventuali pronunce favorevoli sopravvenute non determinano, retroattivamente, l’illegittimità del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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