Sentenza del 01/09/2022 n. 25751 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La CTR aveva ritenuto che l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società estinta avesse fatto venire meno la pretesa anche nei confronti dell'ex socio F. e aveva inoltre ritenuto che l'Agenzia dovesse provare che F. avesse effettivamente percepito utilità nel bilancio finale di liquidazione per potergli imputare l'imposta. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e il subentro "ex lege" dei soci nelle obbligazioni sociali, senza che sia necessaria la prova di distribuzione di utili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo errate le ragioni decisorie della CTR. Ha affermato che la cancellazione dal Registro delle imprese comporta un fenomeno successorio nei confronti dei soci ai sensi dell'art. 2495 c.c., per cui i soci subentrano nelle obbligazioni sociali anche quando il credito non sia stato definitivamente accertato nei confronti della società estinta. Ne consegue che l'annullamento dell'atto nei confronti della società non impedisce la pretesa nei confronti dell'ex socio e che non è necessario che l'Agenzia provi l'effettiva percezione di somme in sede di bilancio finale di liquidazione. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione; liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione immediata della società e il subentro 'ex lege' dei soci nei debiti sociali non definiti alla chiusura della liquidazione; i soci possono però opporre i limiti di responsabilità derivanti dall'eventuale ammontare di attivo loro distribuito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma processuale invocata come parametro per il ricorso per cassazione (violazione di legge): la Corte ha ritenuto fondato il motivo di diritto dedotto dall'Agenzia.
D.Lgs. n. 6/2003, art. 4 (modifica art. 2495 c.c.)
Richiamata per spiegare la portata della modifica normativa che ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, favorendo il meccanismo successorio nei confronti dei soci.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal Registro delle imprese integra un fenomeno successorio 'ex lege': i creditori possono agire direttamente nei confronti degli ex soci per debiti sociali non estinti.
- L'annullamento dell'atto impositivo nei confronti della società estinta non estingue automaticamente la pretesa verso gli ex soci; l'Amministrazione non è tenuta a dimostrare che essi abbiano percepito distribuzioni in sede di liquidazione per poter essere considerati debitori.
- I soci mantengono la possibilità di opporre i limiti di responsabilità previsti dalla legge (ad es. la responsabilità nei limiti dell'attivo loro distribuito), quindi la loro posizione va valutata con riferimento agli importi effettivamente ricevuti in liquidazione.
- In presenza di società cancellata, gli operatori fiscali e i creditori dovrebbero notificare e perseguire anche i soci (e, se del caso, il liquidatore) tenendo conto della data di cancellazione e del contenuto del bilancio finale di liquidazione.
- Per il contribuente, è importante documentare l'assenza di utili distribuiti o eventuali limiti di responsabilità per difendersi efficacemente da pretese che derivano dalla successione ex lege.
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