Sentenza n. 14140/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento del silenzio diniego serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso agli atti ex l. n. 241/1990 presentata dalla ricorrente in data 19/3/2026 e della nota prot. 4043/26 del 23/4/2026 con cui l’amministrazione ha confermato il silenzio diniego già formatosi sull’istanza di accesso, con conseguente ordine nei confronti dell’amministrazione di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso del 19 marzo 2026 e nota di conferma del 23 aprile 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l'accesso a documenti detenuti dall'ente pubblico, dichiarando di averne bisogno per difendersi in un giudizio civile promosso nei suoi confronti dalla società controinteressata, relativo all'adempimento di una transazione concernente un contratto di appalto inserito in un project financing per lavori sul patrimonio immobiliare dell'ente. L'amministrazione ha eccepito l'irricevibilità, sostenendo che la nuova istanza fosse una mera reiterazione di una precedente richiesta già respinta. Nel merito ha contestato la sussistenza del diritto di accesso, deducendo la riservatezza dei documenti, la genericità dell'istanza e l'assenza di effettive esigenze difensive, anche in ragione della transazione novativa intervenuta tra le società. La controinteressata ha sostenuto l'assenza di un nesso strumentale tra documenti e controversia civile, la natura esplorativa dell'istanza, la richiesta di elaborazione di documenti o di atti non detenuti dall'amministrazione e la prevalenza della riservatezza commerciale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che la nuova determinazione non fosse meramente confermativa: l'amministrazione aveva svolto un'ulteriore istruttoria e una rinnovata ponderazione degli interessi, anche a seguito di una nuova istanza che specificava l'interesse difensivo e il giudizio civile pendente. Nel merito il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto sufficiente, per l'accesso difensivo, la verifica astratta del collegamento di strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela di una posizione giuridica, senza poter valutare prognosticamente l'effettiva utilità dei documenti nel giudizio civile, la fondatezza delle pretese ivi dedotte o gli effetti della transazione. L'istanza individuava in modo puntuale i documenti e questi risultavano oggettivamente attinenti al rapporto controverso. La riservatezza commerciale non è stata ritenuta ostativa, poiché la controinteressata non aveva indicato puntualmente e motivatamente le informazioni da tutelare e l'amministrazione non aveva svolto una specifica istruttoria né fornito una motivazione sul punto. Anche l'eventuale mancata detenzione di alcuni documenti non giustificava il diniego, non essendo tale circostanza emersa dalla motivazione: l'amministrazione avrebbe dovuto, se del caso, attestare responsabilmente l'inesistenza, lo smarrimento o il mancato reperimento degli atti, indicando le ricerche svolte e le ragioni concrete del mancato reperimento. È stata ordinata l'esibizione della documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il ricorso è stato proposto per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso esercitato dalla ricorrente per esigenze difensive.
Massime di principio
- In materia di accesso difensivo, il giudice deve verificare l'esistenza di un collegamento di strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela di una posizione giuridica, mediante un giudizio astratto estraneo al merito della controversia sostanziale.
- Nel giudizio sull'accesso difensivo non è consentito valutare in via prognostica l'effettiva incidenza dei documenti sull'esito del giudizio pendente, la fondatezza delle pretese dedotte in tale giudizio o l'utilità finale e concreta dei documenti, neppure alla luce di una transazione intervenuta tra le parti.
- Una nuova istanza di accesso non è una mera reiterazione irrilevante quando sia presentata a seguito di fatti nuovi, di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante o di una rinnovata istruttoria e ponderazione degli interessi da parte dell'amministrazione; il relativo diniego è autonomamente impugnabile.
- La riservatezza industriale o commerciale può ostacolare l'accesso solo se il controinteressato indica puntualmente e motiva specificamente le informazioni da tutelare e l'amministrazione svolge una specifica istruttoria e fornisce una motivazione sul bilanciamento degli interessi.
- Qualora l'amministrazione non disponga dei documenti richiesti, non può limitarsi a opporre genericamente tale circostanza: deve attestare se gli atti non esistano, siano smarriti o non siano stati reperiti e, in quest'ultimo caso, indicare le ricerche svolte, le strutture interessate e le ragioni concrete del mancato reperimento.
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