Sentenza n. 1080/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva riconosciuto differenze retributive, regolarizzazione contributiva e progressione stipendiale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento delle differenze tra i compensi percepiti e la retribuzione spettante per le mansioni di assistente amministrativo di area B svolte dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018, alla regolarizzazione della posizione previdenziale mediante versamento dei contributi dovuti all’Inps e al riconoscimento dell’anzianità di servizio pre-ruolo. Il Ministero aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa al risarcimento del danno e al riconoscimento del servizio pre-ruolo, omettendo il pagamento delle differenze retributive e la regolarizzazione contributiva. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che la condanna del giudice ordinario fosse generica. L’Inps ha precisato che la ricostituzione della carriera deve essere trasmessa dall’amministrazione datrice di lavoro e costituisce il presupposto per gli adempimenti previdenziali successivi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità del Ministero, ritenendo che la sentenza del giudice del lavoro contenesse elementi sufficienti per determinare la prestazione dovuta e indicasse il criterio di quantificazione degli emolumenti, senza necessità di ulteriori accertamenti sul rapporto di lavoro già definiti nel giudizio civile. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il TAR ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla pronuncia entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, provvedendo al pagamento delle differenze stipendiali e alla regolarizzazione della posizione contributiva mediante versamento dei contributi dovuti all’Inps. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. È stata invece respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituiva già uno strumento di esecuzione coattiva e sussistevano ulteriori ragioni ostative, connesse alla ponderazione degli interessi e alla necessità di non arrecare pregiudizio alle finanze pubbliche. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di chiedere l’esecuzione del giudicato amministrativo e, nei casi previsti, anche di titoli formatisi davanti al giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie all’esecuzione, inclusa la nomina del commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), la fissazione di una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è automatica; può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, anche ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutate in concreto in relazione alla natura pubblica del debitore, ai vincoli di bilancio e agli interessi pubblici coinvolti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto, sulle somme dovute, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo tale disposizione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per eseguire una condanna pronunciata dal giudice ordinario quando il titolo giudiziale contiene elementi sufficienti a individuare la prestazione dovuta e il criterio di quantificazione, senza necessità di ulteriori accertamenti sul rapporto già definiti nel giudizio di cognizione.
- Quando una sentenza passata in giudicato ha stabilito il pagamento di differenze retributive e la regolarizzazione contributiva, l’amministrazione datrice di lavoro deve adottare tutti gli atti necessari e versare all’ente previdenziale i contributi giuridicamente dovuti in base all’accertata natura subordinata del rapporto.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva o del giudizio di ottemperanza avente a oggetto obblighi pecuniari.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, per l’eventuale persistente inerzia dell’amministrazione.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non deve essere disposta quando, valutate le circostanze concrete, la nomina del commissario ad acta assicuri già l’esecuzione del giudicato e sussistano ulteriori ragioni ostative collegate alla tutela delle finanze pubbliche e alla ponderazione degli interessi pubblici.
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