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Sentenza

Sentenza n. 2333/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - della comunicazione prot 31723 del 08.11.2022 notificata il 09.11.2022, con la quale il Comune di Volla comunicava il diniego di permesso di costruire ai sensi degli artt. 34 e 36 del D.P.R. n. 380/01 prot. 7243 del 07.03.2021 pratica edilizia 14/2021.

Giustizia amministrativa202300680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire ai sensi degli artt. 34 e 36 d.P.R. 380/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale con cui le era stato negato il permesso di costruire richiesto per la pratica edilizia n. 14/2021, ai sensi degli artt. 34 e 36 d.P.R. 380/2001. Il Comune, benché ritualmente evocato, non si è costituito. La ricorrente aveva rinunciato alla domanda cautelare e, successivamente, non aveva svolto ulteriore attività processuale. Il TAR, con ordinanza istruttoria, aveva chiesto alle parti di depositare il provvedimento impugnato e aveva richiesto al Comune una relazione documentata sui fatti di causa; aveva inoltre chiesto alla ricorrente di confermare la persistenza dell’interesse alla decisione. Nessuna delle parti ha ottemperato all’ordinanza, né è comparsa all’udienza conclusiva. Dal testo emerge inoltre che, nel merito, la ricorrente non aveva dimostrato né la doppia conformità richiesta per la sanatoria né i presupposti di applicazione dell’art. 34 d.P.R. 380/2001, e non aveva depositato la documentazione necessaria, compresa la comunicazione impugnata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere da fatti, atti univoci e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso concreto, il lungo tempo trascorso, la rinuncia alla domanda cautelare, la protratta inerzia della ricorrente, la mancata conferma dell’interesse nonostante la specifica richiesta del Collegio e l’inottemperanza all’ordinanza istruttoria sono stati ritenuti elementi univoci del venir meno dell’interesse alla decisione. Il Collegio ha aggiunto che, comunque, il ricorso sarebbe stato infondato, perché non risultavano provate la doppia conformità né le condizioni di applicazione dell’art. 34 d.P.R. 380/2001, disposizione riferita alla fase esecutiva degli ordini di ripristino per abusi parziali e non alla sanatoria di opere abusive. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La protratta inerzia della parte ricorrente, la rinuncia alla cautelare, la mancata risposta alla richiesta di confermare l’interesse e l’inottemperanza all’ordinanza istruttoria possono costituire elementi univoci per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La disposizione riguarda la fase esecutiva degli ordini di ripristino relativi ad abusi parziali e non costituisce, secondo il TAR, la disciplina della sanatoria di opere abusive.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza della doppia conformità quale presupposto della sanatoria edilizia; tale dimostrazione non è stata fornita.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha dato avviso della possibile improcedibilità in ragione dell’inottemperanza all’ordinanza istruttoria e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare, seguita da una prolungata inerzia processuale e dalla mancata risposta alla richiesta del giudice di confermare l’interesse alla decisione, può integrare, insieme agli altri elementi del caso, una prova univoca della sopravvenuta carenza di interesse e condurre all’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • L’inottemperanza della parte ricorrente a un’ordinanza istruttoria che richieda documenti essenziali e la conferma della persistenza dell’interesse può essere valorizzata dal giudice, unitamente al comportamento processuale complessivo, come elemento sintomatico del venir meno dell’interesse alla decisione.
  • L’art. 34 d.P.R. 380/2001 disciplina la fase esecutiva degli ordini di ripristino in presenza di abusi parziali e non costituisce la base normativa per ottenere la sanatoria di opere abusive.
  • Nel giudizio relativo a una richiesta di sanatoria edilizia, la parte che ne invoca il rilascio deve dimostrare la sussistenza della doppia conformità e degli ulteriori presupposti normativi; in mancanza della relativa prova documentale, la domanda non può essere accolta nel merito.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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