Regolamento (UE) 2016/1154
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1154 della Commissione, del 14 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1154 fissa, per una serie di ortofrutticoli, i valori forfettari all’importazione da utilizzare nel meccanismo del prezzo di entrata. L’atto attua la disciplina del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero di tali valori sulla base di dati variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione di determinati ortofrutticoli freschi identificati nell’allegato del regolamento, per le corrispondenti origini/pesi specificati mediante codici NC e codici dei paesi terzi. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1154 della Commissione aggiorna i valori forfettari all’importazione per specifici prodotti ortofrutticoli, da utilizzare nel meccanismo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE sui mercati agricoli. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si basa sull’articolo 136, paragrafo 1, relativo al calcolo giornaliero di tali valori.
Base normativa e funzione del meccanismo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando evidenziano che i valori forfettari all’importazione sono fissati per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito oggettivo di applicazione
Il regolamento riguarda soltanto i prodotti ortofrutticoli elencati nell’allegato, identificati tramite codici NC e codici dei paesi terzi. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati in funzione dell’origine del prodotto. Tra i codici interessati figurano, ad esempio, 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00 e 0809 29 00, con origini specifiche come MA, TR, AR, BO, CL, UY, ZA, BR, CN, NZ, US e ZZ.
Effetti pratici per gli operatori
I valori fissati servono come parametro tecnico per determinare il prezzo di entrata applicabile alle importazioni dei prodotti elencati. Per gli operatori del commercio estero e per i professionisti che assistono gli importatori, l’allegato costituisce quindi il riferimento immediato per verificare il valore forfettario da applicare in dogana.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
La Commissione adotta l’atto sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. La funzione è quella di fissare i valori forfettari all’importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli.
Criterio di determinazione dei valori forfettari
I considerando precisano che, in applicazione dei risultati dell’Uruguay Round, il regolamento (UE) n. 543/2011 stabilisce i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A. Tali valori sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Valori forfettari all’importazione dell’allegato
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento, che riporta i valori forfettari all’importazione in EUR/100 kg per specifici codici NC e per determinate origini (codici paesi terzi, incluso il codice ZZ per "altre origini"). I prodotti elencati comprendono, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00 e 0809 29 00.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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