Cassazione Penale, Sentenza n. 507/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Butelli impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale (fallimento SPAL 1907) contestando: (1) la qualificazione come atti distrattivi dei pagamenti effettuati a favore delle società Gretom s.r.l. ed Etrapiris s.r.l., sostenendo che si trattava di operazioni infragruppo di "vantaggi compensativi" o restituzioni di finanziamenti e quindi non distrattive (eccepita la violazione artt. 216 e 223 legge fallimentare e richiamato l'art. 2634 c.c.); (2) la sussistenza della distrazione di cassa, rimanenze e attrezzature (capo 11), deducendo travisamento della prova e inesistenza di elementi che comprovassero l'esistenza delle attrezzature contestate; (3) la sproporzione del trattamento sanzionatorio e il diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la Corte d'Appello aveva valutato correttamente i fatti (versamenti per complessivi ingenti importi, fatture per prestazioni mai eseguite, somme non restituite, pagamento diretto di 500.000 euro all'imputato) e aveva adeguatamente respinto la tesi dei vantaggi compensativi. Sul secondo motivo, la Cassazione ha confermato che la valutazione di attendibilità delle scritture contabili e la ricostruzione del curatore erano congrue; la prova della distrazione poteva essere desunta dalla mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni al soddisfacimento della società. Il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la pena (ridotta rispetto al primo grado in seguito all'assoluzione parziale) e le misure accessorie. In conclusione, il rigetto del ricorso lascia fermo l'assunto di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e la pena definitiva pari a tre anni e quattro mesi di reclusione, con conferma delle relative misure accessorie.
Norme richiamate
Legge fallimentare
Richiamate dalla difesa per contestare la qualificazione degli atti come distrattivi e per le misure accessorie; la Corte ha ritenuto che la disciplina è stata correttamente applicata dalla Corte d'appello nel valutare la natura distrattiva delle operazioni.
Codice civile
La difesa invocava il criterio dei "vantaggi compensativi" ex art. 2634 c.c.; la Corte afferma che per far valere tale scriminante non è sufficiente l'appartenenza al gruppo, ma occorre dimostrare in modo specifico e concreto il saldo positivo o la prevedibilità di vantaggi compensativi idonei a neutralizzare l'effetto negativo dell'operazione.
Codice civile
Richiamato in tema di attendibilità delle scritture contabili: la presunzione di attendibilità non è automatica e le scritture vanno valutate nella loro attendibilità intrinseca; tuttavia le scritture credute attendibili possono comunque fornire base probatoria se integrate e adeguatamente motivate.
Codice penale
Citato in relazione alla motivazione sul trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello ha motivato la determinazione della pena e delle misure accessorie in conformità ai parametri dell'art. 133 c.p.
Massime di principio
- La mera appartenenza a un "gruppo" di società non esclude la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta: il difensore deve provare in modo specifico e concreto l'esistenza di vantaggi compensativi idonei a neutralizzare la diminuzione patrimoniale subita dalla società fallita.
- Per escludere la natura distrattiva di trasferimenti infragruppo è necessario dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni o la concreta prevedibilità di un vantaggio compensativo per la società apparentemente danneggiata; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le scritture contabili possono costituire elemento fondamentale di prova sulla presenza e sulla destinazione dei beni, ma la loro attendibilità va valutata nel merito; il giudice può desumere la distrazione quando l'amministratore non dimostri la destinazione dei beni al soddisfacimento della società.
- Il pagamento di somme direttamente a soggetti riconducibili all'amministratore (o all'amministratore stesso) può legittimamente far sorgere l'ipotesi di appropriazione personale se non giustificato da causa rilevante.
- In sede di Cassazione i motivi che riproducono argomentazioni già esaminate e superate in grado di appello, senza nuovi elementi di fatto o di diritto, rischiano di essere dichiarati inammissibili.
- La determinazione della pena richiede motivazione che tenga conto della gravità del fatto, dell'intensità del dolo, dei motivi a delinquere e dei precedenti; il fatto che la pena sia stata ridotta rispetto al primo grado non impedisce la sua conferma se la motivazione è congrua.
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