Sentenza n. 11768/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente qualificato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 24 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudice ha rilevato che la normativa applicabile impone all’autorità competente di concludere il procedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa e che tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il termine è stato così fissato tenendo conto del rilevantissimo numero di richieste della stessa specie. L’Amministrazione dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nell’altro Stato membro dell’Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa. Nella valutazione dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione, valutare l’equipollenza del titolo e, se necessario, disporre misure compensative appropriate e proporzionate. In caso di inutile decorso del termine di 120 giorni, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 dando attuazione alla direttiva 2013/55/UE.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative appropriate e proporzionate nella valutazione dell’equipollenza della formazione professionale acquisita in altro Stato membro.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione sostanziale e complessiva della formazione e delle competenze acquisite all’estero ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, divenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando l’autorità competente non conclude entro quattro mesi il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, a fronte della presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento impugnabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice deve ordinare all’amministrazione competente di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando ciò sia giustificato dalla complessità o dall’elevato numero di procedimenti analoghi pendenti.
- La valutazione di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra i titoli.
- L’autorità competente deve verificare l’equipollenza sostanziale della formazione estera e, ove sussistano differenze rilevanti, valutare l’imposizione di misure compensative appropriate e proporzionate.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per la conclusione del procedimento.
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