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Sentenza

Sentenza n. 15412/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202606673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Roma sull’istanza del 15 ottobre 2024 di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., azione avverso il silenzio serbato dalla Questura di Roma sulla richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentata il 15 ottobre 2024. Ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio e l’ordine all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel corso del giudizio l’amministrazione ha comunicato la conclusione del procedimento, con validazione dell’istanza e consegna del titolo. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione; il Collegio, previo avviso alle parti, ha preso atto del rilascio del permesso e della conseguente sopravvenienza. Le spese di lite sono state compensate per la definizione in rito. In relazione all’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, il TAR ha liquidato al difensore euro 903,25, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il patrocinio e per la pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    col ricorso in esame si chiede, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., che si dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rilascio dell’aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo UE, presentata in data 15 ottobre 2024;

    La norma costituisce il fondamento dell’azione proposta contro il silenzio dell’amministrazione; la sopravvenuta conclusione del procedimento e il rilascio del titolo hanno fatto venir meno l’interesse a ottenere tutela.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    alla camera di consiglio del 29 settembre 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione;

    Prima di decidere l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice ha avvisato le parti della possibile questione.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;

    La liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato compete all’autorità giudiziaria, entro i limiti tariffari e in relazione all’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

    Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato sono ridotti della metà.

  • art. 4 D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022

    ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio;

    La determinazione del compenso considera le caratteristiche dell’attività difensiva, dell’affare trattato e il risultato del giudizio; nel caso concreto il compenso è stato ulteriormente ridotto per la pronuncia in rito.

  • art. 4, comma 9, D.M. 55/2014

    per un totale di euro 3.613,00, da ridurre della metà per il gratuito patrocinio, ex art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, e della metà per pronuncia in rito ex art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014 cit., per un importo di euro 903,25;

    In caso di pronuncia in rito, il compenso professionale è stato ridotto della metà, oltre alla riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione conclude il procedimento e rilascia il titolo richiesto, viene meno l’interesse alla decisione sull’inerzia e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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