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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41908/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato nel 2002 tra un’associazione temporanea di imprese, composta da tre società, e il Commissario straordinario del Governo per l’emergenza rifiuti. In primo grado il Tribunale di Napoli aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento del committente e lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore degli appaltatori. In appello, però, la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso la causa al giudice a quo ex art. 354 c.p.c., rilevando che nel corso del primo grado era intervenuto il fallimento della mandataria capogruppo dell’a.t.i., non dichiarato in causa, con conseguente scioglimento del mandato e necessità della partecipazione al giudizio di tutte le imprese dell’associazione, ivi compresa la capogruppo fallita, rappresentata dalla curatela. Il fallimento di una delle imprese dell’a.t.i. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 101, 102, 331, 115, 116 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e dell’art. 354 c.p.c., sostenendo che la lite riguardasse solo crediti della società ricorrente, già in bonis; (2) violazione delle stesse norme per avere la Corte d’appello escluso il superamento del difetto di litisconsorzio necessario in nome dell’economia processuale; (3) violazione dell’art. 101 c.p.c. e del divieto della c.d. terza via, per mancata previa rimessione al contraddittorio della questione rilevata d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e non pertinente, perché la controversia non riguardava soltanto diritti di credito ma anche la risoluzione del contratto di appalto, questione preliminare e decisiva non adeguatamente censurata. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che l’orientamento giurisprudenziale che consente, in chiave di economia processuale, di evitare la rimessione al primo giudice per difetto di contraddittorio presuppone una definizione immediata del processo con rigetto o inammissibilità della domanda, non già un accoglimento della pretesa in assenza dei necessari contraddittori. Ha considerato il terzo motivo manifestamente infondato e quindi inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., perché il rilievo d’ufficio di un difetto di ammissibilità o di una questione processuale agevolmente percepibile dalle parti non integra violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. né del diritto al contraddittorio; in particolare, la tardività o l’irritualità rilevabile dagli atti non costituisce uno sviluppo inatteso della lite. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Il contraddittorio preventivo non è richiesto quando il rilievo d’ufficio riguarda una questione processuale o un parametro di ammissibilità che la parte diligente poteva prevedere; il divieto di decisione a sorpresa opera solo per sviluppi della lite non prevedibili.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per sostenere il litisconsorzio necessario; la Corte conferma che, in presenza di una partecipazione necessaria di più soggetti, la decisione non può essere resa validamente senza il contraddittorio di tutti i litisconsorti.

  • art. 331 c.p.c.

    Invocato per la regolarizzazione del contraddittorio nelle cause con litisconsorzio necessario; il suo mancato corretto esperimento ha giustificato la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso come norma processuale violata, ma senza un autonomo rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso come norma processuale violata, ma senza un autonomo rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte ritiene che non vi sia lesione del diritto di difesa quando il rilievo officioso attiene a questioni che le parti potevano attendersi.

  • art. 354 c.p.c.

    La Corte d’appello ha ritenuto necessaria la rimessione al primo giudice per la nullità derivante dalla mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione dei motivi di legittimità per violazione di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    La Corte ha qualificato il terzo motivo come manifestamente infondato e quindi inammissibile ai sensi di questa disposizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indica il rito camerale non partecipato seguito in cassazione.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi di tale disposizione.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Il contraddittorio preventivo può non essere instaurato quando si tratti di questioni di rito prevedibili per la parte diligente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 354 c.p.c.

    La rimessione al primo giudice è conseguenza della nullità della sentenza per difetto di contraddittorio necessario.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda non solo crediti ma anche la validità o la risoluzione del contratto comune a più soggetti, la verifica del litisconsorzio necessario va condotta in relazione all’intero rapporto sostanziale e non in base alla sola posizione di uno dei partecipanti.
  • Il superamento del difetto di litisconsorzio necessario in nome dell’economia processuale è ammissibile solo se il giudizio può essere definito immediatamente con rigetto o inammissibilità della domanda; non è consentito usare tale logica per pronunciare un accoglimento nel merito in assenza dei contraddittori necessari.
  • Il divieto di decisione a sorpresa ex art. 101, comma 2, c.p.c. non si applica al rilievo officioso di questioni processuali o di ammissibilità che siano oggettivamente desumibili dagli atti e prevedibili per una parte diligente.
  • La tardività o l’irregolarità dell’impugnazione, quando emerge dalla documentazione già in possesso delle parti, non costituisce uno sviluppo inatteso della lite e può essere rilevata d’ufficio senza preventiva rimessione al contraddittorio.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e pertinente rispetto alla ratio della decisione impugnata; la mancata censura della questione preliminare decisiva rende la doglianza inidonea a scalfire la motivazione della sentenza.
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