Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 544/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 539/2025, pubblicata il 05.02.2025, resa nel procedimento n.r.g. 3028/2024, notificata a mezzo pec in forma esecutiva, nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c., al domicilio reale del Ministero dell'Istruzione e del Merito il 06.02.2025, passata in giudicato, come da certificazione del funzionario addetto del 23.08.2025.

Giustizia amministrativa202501557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di 1.500 euro, e aveva condannato il Ministero ad accreditarle tale somma. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva e, al momento della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, disponendo il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall'istanza della parte interessata. Il commissario è tenuto ad assolvere l'incarico, a depositare gli atti esclusivamente tramite il PAT e a considerare che il ritardo nell'esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. Il TAR ha inoltre applicato, su richiesta della ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e autorizza il giudice dell'ottemperanza a ordinare all'amministrazione l'adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce uno dei presupposti per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando sia nominato un dirigente dell'amministrazione resistente, è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato, in via applicativa, per la condanna della parte soccombente alle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo, per ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione della condanna.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione inadempiente con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, nelle condanne al pagamento di somme di denaro, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
  • La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell'amministrazione resistente, prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.