Ordinanza n. 197/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare del verbale di ritiro cautelare delle armi, munizioni e materiali esplodenti, regolarmente denunciati, nonché dei titoli autorizzativi alla detenzione degli stessi, operato ai sensi dell’art. 39 del TULPS notificato in data 28.02.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni, materiali esplodenti e dei relativi titoli autorizzativi, adottato ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS e notificato il 28 febbraio 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il verbale con cui sono state ritirate cautelarmente armi, munizioni e materiali esplodenti regolarmente denunciati, nonché i titoli autorizzativi alla loro detenzione. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti né le ragioni concrete poste a fondamento del ritiro. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero dell’Interno informazioni istruttorie sulle misure adottate o da adottare nei confronti del ricorrente e sugli eventuali procedimenti pendenti.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ha ordinato al Ministero dell’Interno di depositare una relazione sintetica riguardante le eventuali misure adottate o adottande a seguito del ritiro cautelare ex art. 39, comma 2, TULPS, nonché l’eventuale pendenza di procedimenti relativi al ricorrente e il previsto termine di conclusione. Il deposito deve avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione via PEC dell’ordinanza. È stata fissata l’udienza camerale del 4 giugno 2026 per l’ulteriore esame e la definitiva delibazione dell’istanza cautelare oppure, ove ne ricorrano i presupposti, per la definizione del giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, TULPS
ritiro cautelare delle armi/munizioni
La disposizione costituisce la base normativa del ritiro cautelare oggetto di impugnazione; l’ordinanza non ne interpreta i presupposti sostanziali.
art. 60 c.p.a.
definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a.
Il giudizio potrà essere definito con sentenza semplificata all’udienza successiva, ove sussistano i relativi presupposti.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati nella fase cautelare.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’incombente istruttorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente per esigenze di tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale quale ulteriore base per la protezione dei dati personali e l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su una domanda cautelare, il giudice amministrativo ritenga necessario conoscere le misure adottate o adottande dall’amministrazione e l’eventuale pendenza di procedimenti connessi all’atto impugnato, può ordinare all’amministrazione competente il deposito di una relazione istruttoria entro un termine prefissato.
- Un’ordinanza che dispone un incombente istruttorio e rinvia a una successiva camera di consiglio non definisce né la domanda cautelare né il merito del ricorso; l’esito del giudizio resta quindi non determinato fino alla successiva decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 278/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →