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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22086/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la misura cautelare (arresti domiciliari, poi sostituiti con obbligo di presentazione e obbligo di dimora) applicata ad Antonio Inturrisi per i reati, in concorso con altri, di illecita concorrenza con minaccia o violenza e di tentata estorsione ai danni di Carmelo Messina, entrambi aggravati dal metodo mafioso. Il ricorrente deduce mancata o insufficiente motivazione e carenza dei gravi indizi di colpevolezza, assenza di prove di un diretto coinvolgimento personale di Inturrisi, mancato accertamento di collegamenti con i presunti esponenti mafiosi, travisamento delle dichiarazioni, mancata considerazione di elementi a favore, errata valutazione delle esigenze cautelari e sproporzione della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Catania abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi a carico di Inturrisi richiamando: le dichiarazioni della persona offesa (Messina), la telefonata intimidatoria veicolata da Sinatra riconducibile a Pandolfo, l'esplosione di colpi di fucile contro la sede dell'agenzia di Messina, le minacce rivolte ai collaboratori di Messina da dipendenti dell'Inturrisi, gli atti di sabotaggio (rimozione/alterazione dei manifesti) e conversazioni ritenute indicative di protezione mafiosa. Ha inoltre affermato che l'aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva e può essere valutata a carico dei concorrenti se conosciuta o ignorata per colpa. Quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, la Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia per reati aggravati ex art. 416-bis.1; il Tribunale aveva motivato l'attualità del pericolo richiamando la perdurante difficoltà della vittima a reperire collaboratori e la consistente riduzione dei servizi svolti. Infine si registra che, successivamente, il G.i.p. aveva sostituito gli arresti domiciliari con misure meno afflittive (obbligo di presentazione e dimora). Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito, ammettendo censure solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che la loro insussistenza è rilevabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari generali; la Corte precisa che, per i reati aggravati ex art. 416-bis.1 opera una presunzione relativa speciale che prevale sulla disciplina generale

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per reati indicati; la Corte ne applica il principio: la presunzione può essere superata solo con prove che dimostrino la recisione stabile dei legami con l'organizzazione

  • art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di motivare, in generale, perché non siano adeguati gli arresti domiciliari con controllo elettronico; la Corte ricorda che tale requisito non si applica quando opera la presunzione relativa di cui al comma 3

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Regola il contenuto della motivazione; la difesa aveva invocato il mancato esame degli elementi a favore, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata entro i limiti del sindacato di cassazione

  • art. 416-bis cod. pen.

    Configurazione del reato di associazione mafiosa e delle modalità intimidatorie tipiche; la motivazione del giudice del riesame ha ritenuto che gli atti contestati avessero caratteri riconducibili al 'metodo mafioso' e che la qualificazione aggravante sia valutabile in ordine oggettivo anche verso concorrenti

  • art. 416-bis.1 (rif. art. 7 DL 13/05/1991 n.152 conv. con L. 203/1991)

    Normativa di riferimento per l'aggravante 'metodo mafioso' in reati diversi dall'associazione di tipo mafioso; la Corte conferma che la presunzione relativa prevista dall'art. 275 si applica ai delitti aggravati da tale disposizione e che la presunzione di pericolosità può essere superata solo con elementi che attestino la recisione stabile dei legami

  • art. 513 cod. pen.

    Delitto di estorsione/violenza: richiamato dalla difesa in relazione allo stato di soggezione della vittima; la sentenza non muta la valutazione sulle indagini già svolte

Massime di principio

  • In Cassazione le censure sulla valutazione delle prove sono ammissibili solo se traducono una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione; non è consentito chiedere una rivalutazione del merito delle fonti indiziarie
  • Per i reati aggravati dal 'metodo mafioso' opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare: tale presunzione può essere superata solo dimostrando la recisione stabile dei legami con l'organizzazione
  • L'aggravante del 'metodo mafioso' è valutabile in termini oggettivi quanto alle modalità intimidatorie utilizzate; può essere ritenuta anche con elementi sintomatici e contesti probatori complessivi (telefonate minacciose veicolate, attentati, atti di sabotaggio, percezione di controllo del territorio da parte della vittima)
  • La persistenza degli effetti intimidatori (es. difficoltà della vittima a reperire collaboratori, drastica riduzione dell'attività) può giustificare la sussistenza di un pericolo concreto anche se non vi sono nuovi atti eclatanti dopo la denuncia
  • Il decorso del tempo, da solo, non è sufficiente a superare le presunzioni cautelari: occorrono elementi specifici che dimostrino l'attenuazione della pericolosità o la cessazione dei collegamenti con l'organizzazione
  • Se la misura cautelare risulta inizialmente confermata, è sempre possibile per il giudice di merito o G.i.p. rivedere o sostituire la misura con altre meno afflittive sulla base di nuovi elementi (es. sostituzione degli arresti domiciliari con obbligo di dimora/di presentazione)

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