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Ordinanza

Ordinanza n. 1700/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00235/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva accolto il ricorso di primo grado e disposto un risarcimento a favore della parte privata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato danneggiato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell'interno ha proposto appello contro la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 235/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Dal testo emerge che la sentenza appellata aveva accolto il ricorso di primo grado e riconosciuto un importo risarcitorio in favore della parte privata. L'appellante ha quindi dedotto, implicitamente attraverso la domanda cautelare, l'esigenza di evitare l'immediata efficacia della pronuncia; non sono indicati ulteriori motivi di appello né specifiche censure di legittimità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. In base a una valutazione preliminare degli atti e della documentazione prodotta nei due gradi di giudizio, non sono emerse evidenti ragioni di periculum in mora. Il giudice ha attribuito rilievo alla non significativa entità dell'importo risarcitorio oggetto della controversia, ritenendo così insussistente il presupposto cautelare necessario per sospendere la sentenza. Le spese della fase cautelare d'appello sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza proposta in appello; la misura è stata negata per l'assenza di un adeguato periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.

  • art. 10, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sospensione dell'efficacia della sentenza richiesta in appello presuppone la sussistenza di un concreto periculum in mora, che deve emergere dagli atti e dalla documentazione del giudizio.
  • La mera efficacia esecutiva di una condanna risarcitoria non giustifica la sospensione cautelare quando l'importo oggetto della controversia sia obiettivamente non significativo e non siano dimostrate conseguenze pregiudizievoli gravi e imminenti.
  • In assenza di un adeguato periculum in mora, l'istanza cautelare di sospensione della sentenza deve essere respinta, ferma la possibilità di compensare le spese della relativa fase processuale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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