Sentenza del 26/05/2017 n. 13320 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo che il maggior valore dell'avviamento, già definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro, potesse fondare anche l'accertamento di una maggiore plusvalenza da cessione d'azienda ai fini delle imposte sul reddito. Secondo l'Amministrazione, spettava ai contribuenti superare la presunzione che il valore di mercato accertato ai fini dell'imposta di registro coincidesse con il prezzo effettivamente incassato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il maggior corrispettivo derivante dalla cessione di un'azienda non può essere presunto esclusivamente sulla base del valore, anche se accertato o definito, ai fini dell'imposta di registro. Nel caso concreto, il maggior reddito era stato ricavato soltanto dal maggiore valore dell'avviamento accertato ai fini dell'imposta di registro, senza ulteriori elementi probatori; tale modalità non era sufficiente a dimostrare una plusvalenza non dichiarata. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché i resistenti non avevano svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Disciplina l'imputazione ai soci del reddito prodotto dalle società di persone, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86
Disciplina le plusvalenze patrimoniali rilevanti per la determinazione del reddito d'impresa. La plusvalenza da cessione d'azienda deve essere provata sulla base del corrispettivo effettivo e non può essere determinata automaticamente utilizzando il solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
In caso di cessione di aziende o di immobili, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito, ai fini dell'imposta di registro.
La norma, qualificata come interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente, esclude che il solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro costituisca prova presuntiva grave, precisa e concordante dell'esistenza di un maggior corrispettivo non dichiarato ai fini delle imposte sul reddito.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Disciplina l'imposta di registro e il valore venale dei beni ai fini di tale imposta. Il valore determinato secondo questa disciplina non coincide automaticamente con il corrispettivo effettivamente percepito dal cedente ai fini reddituali.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare il maggior corrispettivo ai fini delle imposte sul reddito; non è sufficiente trasferire automaticamente tale onere al contribuente sulla base del solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
Codice civile, art. 2729
Richiede che le presunzioni semplici siano gravi, precise e concordanti. Il solo maggior valore dell'azienda o dell'avviamento accertato ai fini dell'imposta di registro non possiede, di per sé, tali requisiti per provare una maggiore plusvalenza imponibile.
Massime di principio
- Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non può essere utilizzato automaticamente per determinare una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte sul reddito.
- Per contestare il corrispettivo dichiarato in una cessione d'azienda, l'Amministrazione deve disporre di ulteriori elementi concreti e coerenti, oltre al semplice scostamento tra valore dichiarato e valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
- La definitività dell'accertamento del valore ai fini dell'imposta di registro non prova, da sola, che il cedente abbia effettivamente incassato un prezzo maggiore.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di prove autonome sul maggior corrispettivo effettivamente percepito.
- La presunzione di corrispondenza tra valore di mercato e prezzo effettivo non è sufficiente, da sola, a fondare una rettifica del reddito d'impresa per una cessione d'azienda.
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