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Sentenza

Sentenza n. 4130/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che, accogliendo il ricorso per l’esecuzione del giudicato, aveva liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero alla corresponsione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, di euro 1.500,00 per ciascuna delle annualità oggetto di giudizio. A seguito dell’inottemperanza, aveva proposto ricorso al TAR Campania per l’esecuzione del giudicato; il TAR aveva ordinato all’Amministrazione di provvedere, previsto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, applicato una misura pecuniaria ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ma aveva liquidato le spese legali in euro 500,00, oltre accessori. L’appello è stato proposto limitatamente a tale capo, deducendo che l’importo fosse inferiore ai minimi risultanti dai parametri tariffari e che la motivazione fondata sulla serialità della controversia fosse apparente e stereotipata, in violazione dell’art. 26, comma 1, c.p.a. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR esclusivamente quanto alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Ha ritenuto che la quantificazione delle spese sia espressione di un potere discrezionale del giudice, ma che non possano essere liquidate somme meramente simboliche né importi inferiori alle soglie minime risultanti dai parametri applicabili. Nel caso concreto, l’importo di euro 500,00 era inferiore ai valori previsti dal D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto. Il Collegio ha tuttavia escluso il difetto assoluto di motivazione: il richiamo alla serialità e all’assenza di particolare complessità della controversia era sufficiente a giustificare una riduzione, pur non consentendo di scendere sotto i limiti tariffari. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, nonché alla refusione del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    È richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione della decisione sulle spese processuali.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di motivare mediante il richiamo a precedenti conformi o a una precedente sentenza della stessa Sezione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Sono richiamati quanto alla disciplina della liquidazione e della regolazione delle spese processuali, in particolare rispetto al principio di soccombenza e alle deroghe motivate.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147 del 2022

    Prevede una riduzione dei compensi parametrati, senza consentire tuttavia una liquidazione inferiore alle soglie minime applicabili.

  • D.M. n. 147 del 2022

    Stabilisce i parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese; il giudice non può scendere al di sotto dei relativi valori minimi, anche in controversie seriali e non complesse.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime stabilite dai parametri forensi applicabili.
  • La serialità e la non particolare complessità della controversia possono giustificare una riduzione dei compensi rispetto ai valori parametrali ordinari, ma non consentono di scendere al di sotto dei minimi inderogabili previsti dalla disciplina tariffaria.
  • Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la liquidazione delle spese quando si discosta dal principio di soccombenza; quando applica tale principio, non è invece necessaria una motivazione ulteriore, fermo il rispetto dei parametri minimi.
  • Il richiamo alla serialità del contenzioso e all’assenza di profili di complessità non integra una motivazione apparente se consente di comprendere le ragioni della riduzione delle spese, purché l’importo liquidato resti conforme ai minimi tariffari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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