Sentenza del 06/02/2015 n. 2209 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Le Amministrazioni finanziarie contestavano la decisione della Corte d'appello di Napoli che le aveva condannate a restituire a F.E. la somma di Euro 59.730,81, ritenendo invece che l'obbligo restitutorio fosse passato a Ente Tabacchi Italiani S.p.A., poi BAT S.p.A., in virtù del trasferimento dei rapporti attivi e passivi previsto dal D.Lgs. n. 283 del 1998. Sostenevano che il fatto che aveva reso definitiva l'inesistenza del debito, ossia la perenzione del giudizio amministrativo d'appello nel 2002, fosse successivo all'istituzione dell'ente e che, pertanto, BAT fosse legittimata passivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale delle Amministrazioni e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato di F.E., confermando che la restituzione doveva essere posta a carico solidale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'AAMS e dell'Ispettorato Compartimentale. Il pagamento indebito si era infatti perfezionato nel 1995, quando AAMS aveva incamerato la somma mediante fermo amministrativo nonostante la sentenza del TAR avesse annullato la revisione del corrispettivo. La successiva perenzione del giudizio nel 2002 aveva soltanto reso irretrattabile la qualificazione del pagamento come indebito, senza trasferire l'obbligo restitutorio a ETI/BAT. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283, artt. 1 e 3
L'ETI subentra nei "rapporti attivi e passivi, nonchè dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Il trasferimento da AAMS a ETI è stato qualificato come successione a titolo particolare nei rapporti trasferiti, non come successione universale. Non comprende, quindi, pretese restitutorie o risarcitorie riferite a fatti anteriori all'istituzione dell'ente successore.
Art. 111 c.p.c.
Successione a titolo particolare nel diritto controverso.
La vicenda AAMS-ETI è stata ricondotta alla successione a titolo particolare nel diritto controverso; il processo può proseguire nei confronti delle parti originarie e il successore subentra soltanto nei rapporti effettivamente trasferiti.
Art. 2033 c.c.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
L'obbligazione restitutoria nasce nel momento in cui viene eseguito il pagamento non dovuto. Nel caso concreto, tale momento è stato individuato nel 1995, quando AAMS incamerò la somma, prima dell'istituzione di ETI.
Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.
Principi in materia di giudicato.
Le Amministrazioni invocavano il giudicato e la definitività sopravvenuta della decisione amministrativa, ma la Corte ha distinto tra momento genetico dell'obbligazione restitutoria e momento in cui la qualificazione dell'indebito è divenuta irretrattabile.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stata la disposizione processuale utilizzata per dedurre le violazioni di legge prospettate dalle Amministrazioni ricorrenti.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto obbligato alla restituzione, occorre determinare il momento in cui si è verificato il fatto costitutivo dell'indebito, normalmente coincidente con il pagamento non dovuto, e non necessariamente il momento successivo in cui una decisione giudiziaria è diventata definitiva.
- Il trasferimento di attività e rapporti da un ente pubblico a un nuovo ente o società non comporta automaticamente una successione universale: in assenza di una previsione chiara, il successore risponde solo dei rapporti effettivamente trasferiti.
- Le pretese restitutorie fondate su un esercizio illegittimo di poteri autoritativi dell'amministrazione e relative a somme incamerate prima del trasferimento non seguono necessariamente il rapporto commerciale o funzionale successivamente trasferito.
- La pendenza di un giudizio al momento della riorganizzazione di un ente non è sufficiente, da sola, a spostare la responsabilità sul successore: bisogna verificare natura, origine e data di maturazione del diritto controverso.
- La decisione successiva che accerta definitivamente l'illegittimità del pagamento può confermare o rendere irretrattabile l'indebito, ma non modifica necessariamente il momento in cui è sorta l'obbligazione restitutoria.
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