Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44842/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava l'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi in imprese e società, disposta nei suoi confronti in relazione ai reati indicati negli artt. 81, comma 2, 110 e 321 c.p., per avere, quale amministratrice della s.r.l. La Fenice, in concorso con altri, promesso e dato a Giovanni Tandurella (presidente del c.d.a. dell'IPAB "Antonietta Aldisio") e a terzi somme di denaro e altre utilità al fine di ottenere l'assegnazione di immobili e la gestione dei servizi della casa di riposo. La Bennici deduceva: 1) errore di diritto e vizio di motivazione per aver ritenuto Tandurella pubblico ufficiale nonostante la natura privatistica operativa dell'IPAB e per non aver valutato che l'assegnazione era frutto di esercizio discrezionale non contrario ai doveri d'ufficio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione perché la ricorrente si era dimessa da ogni carica pubblica e non ricopriva più posti direttivi, rendendo il rischio di recidiva meramente astratto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la misura interdittiva era stata revocata "medio tempore" e che, alla luce dell'orientamento consolidato successivo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis c.p.p., non permane l'interesse ad impugnare provvedimenti interdittivi divenuti inefficaci. La Corte non ha dunque esaminato i motivi di merito; non ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese o di ammenda, poiché l'inammissibilità era dovuta a causa non imputabile alla prevenuta.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di adozione del giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale; citato nel dispositivo di rimessione.

  • artt. 81, secondo comma, 110 e 321 cod. pen.

    Richiamati come titolo di reato nei confronti della ricorrente (concorso e fattispecie corruttiva/collegata); la Corte non ha valutato la loro applicazione nel merito a causa dell'inammissibilità per carenza di interesse.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Invocato dalla ricorrente come parametro di doglianza; la Corte non ha esaminato il vizio sostanziale dedotto per effetto della dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motiva della misura e al rischio di recidiva; non è stato esaminato nel merito per carenza di interesse.

  • art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    La Corte richiama l'orientamento consolidato successivo alla declaratoria di illegittimità costituzionale di questa disposizione per affermare che, quando le misure interdittive siano revocate o divenute inefficaci "medio tempore", non permane l'interesse dell'indagato all'impugnazione (non essendo le misure interdittive soggette all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione).

Massime di principio

  • Se una misura cautelare interdittiva è revocata o è divenuta inefficace prima dell'esito dell'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse: è necessario un concreto pregiudizio residuo per conservare l'interesse all'impugnazione.
  • Le misure interdittive non rientrano nell'ambito della riparazione per ingiusta detenzione; dunque la cessazione della misura non determina automaticamente un interesse continuato all'annullamento del provvedimento originario.
  • Quando il motivo di impugnazione riguarda la qualifica del soggetto pubblico (es. se un soggetto sia o meno "pubblico ufficiale"), occorre produrre elementi chiari sullo statuto e sulla concreta organizzazione/attività dell'ente per incidere sul giudizio di merito; tuttavia, se la misura è stata revocata, tale questione potrebbe non essere più decisiva rispetto all'interesse a impugnare.
  • Per conservare l'interesse all'impugnazione in presenza di sopravvenienze, il ricorrente dovrebbe dimostrare un pregiudizio concreto e attuale derivante dal provvedimento (es. impossibilità di partecipare a procedure, sanzioni economiche o effetti permanenti), altrimenti è probabile l'inammissibilità.
  • Se si teme la revoca della misura che potrebbe estinguere l'interesse ad impugnare, valutare rimedi alternativi tempestivi (es. istanze cautelari o richieste risarcitorie) o impugnare preventivamente gli atti cautelari per evitare che sopravvenienze formali rendano il gravame inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.