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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21625/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di oneri consortili richiesti da un consorzio industriale a una società consorziata mediante decreto ingiuntivo. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo limitatamente agli oneri maturati sino al luglio 2002, dichiarandoli prescritti, e aveva condannato il consorzio alla restituzione delle maggiori somme percepite. La società consorziata ha proposto ricorso principale deducendo, con due motivi, la violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. e dell'art. 2946 c.c., sostenendo che, per previsione statutaria, gli oneri maturavano di anno in anno e dovevano quindi essere assoggettati a prescrizione quinquennale, non decennale; inoltre ha censurato la ritenuta idoneità delle delibere consortili a provare il credito anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il consorzio ha resistito e proposto ricorso incidentale con un motivo, sostenendo che i crediti consortili sarebbero imprescrittibili o comunque soggetti a regime assimilabile a obbligazioni reali, in ragione della natura del consorzio, e che la delibera di determinazione degli oneri avrebbe comunque interrotto la prescrizione e integrato riconoscimento del debito da parte del consorziato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.: ha confermato che il credito per oneri consortili non ha natura periodica e quindi non si applica la prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., bensì la prescrizione decennale. Ha precisato che il carattere non periodico deriva dal fatto che gli oneri diventano esigibili annualmente sulla base della rendicontazione e della deliberazione di approvazione del rendiconto, che costituisce di volta in volta il titolo dell'obbligazione. Ha inoltre ritenuto infondate le censure del consorzio sulla natura reale dell'obbligo e sull'interruzione della prescrizione, affermando che l'obbligo di pagamento discende dalla volontaria adesione al consorzio e non dalla mera titolarità del bene. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con obbligo per entrambe le parti del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Si applica solo alle obbligazioni di natura periodica; gli oneri consortili, quando sorgono annualmente da una deliberazione di approvazione del rendiconto, non vi rientrano.

  • art. 2946 c.c.

    Trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale per i crediti consortili non qualificabili come periodici.

  • art. 1362 c.c.

    La censura ermeneutica è stata ritenuta infondata perché la delibera consortile è stata correttamente considerata fonte dell'obbligazione.

  • art. 2697 c.c.

    Non è stata ravvisata violazione nella valorizzazione delle delibere consortili come prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 2943 c.c.

    La dedotta interruzione della prescrizione è stata ritenuta infondata nel contesto della censura proposta.

  • art. 2944 c.c.

    La mancata impugnazione della delibera consortile non è stata ritenuta sufficiente a integrare, di per sé, riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in relazione ai presupposti del decreto ingiuntivo, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 35 dello statuto consortile

    Richiamato quale base del credito azionato e dei presupposti monitori, ma la censura sul punto è stata respinta.

  • artt. 11, 33 e 34 dello statuto consortile

    Richiamati nel motivo incidentale per sostenere l'imprescrittibilità o la natura reale dell'obbligo, tesi disattesa dalla Corte.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono dovuti, da entrambe le parti ricorrenti, gli ulteriori importi a titolo di contributo unificato, se dovuti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli oneri dovuti da un aderente a un consorzio non sono automaticamente qualificabili come obbligazioni periodiche: occorre verificare se la somma derivi da un titolo originario immutabile oppure da una deliberazione annuale che, di volta in volta, costituisca la fonte dell'obbligo di pagamento pro quota.
  • La prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. si applica solo alle prestazioni periodiche in senso proprio; quando il debito nasce da una deliberazione che approva il rendiconto e rende esigibile il contributo per l'annualità, opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • L'obbligo di versare oneri consortili discende dalla volontaria adesione al vincolo consortile e dagli atti che lo regolano, non dalla mera titolarità del bene; pertanto non può essere qualificato, per ciò solo, come obbligazione reale o come obbligazione propter rem atipica.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la deliberazione consortile può fungere da fonte dell'obbligazione e da supporto probatorio del credito azionato, se secondo lo statuto costituisce il titolo legittimante la pretesa.
  • La mancata impugnazione della delibera consortile non comporta automaticamente riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione, ove non emergano ulteriori elementi inequivoci di riconoscimento del diritto di credito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoDecreto ingiuntivo
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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