Sentenza n. 271/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio e atti di non ammissione alla classe successiva, unitamente agli atti dello scrutinio finale e alle prove dell’esame di recupero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La studentessa ha impugnato la non ammissione alla classe successiva, deliberata dopo il mancato recupero di una grave insufficienza in una disciplina, nonostante l’esame di recupero, nel quale aveva riportato valutazioni pari a 3 nella prova scritta e a 4 nella prova orale. Con i primi due motivi ha dedotto la violazione dell’art. 8, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 92 del 2007, sostenendo che alle prove avessero partecipato, oltre alla docente della materia, due docenti estranei al Consiglio di classe. Ha poi contestato l’attendibilità del giudizio, assumendo che il Consiglio di classe avesse valutato la posizione di due alunni in soli quindici minuti, denunciando un deficit istruttorio. Ha dedotto inoltre contraddittorietà e opacità del verbale quanto all’unanimità della decisione e alla mancata indicazione dei voti dei singoli docenti; carenza di motivazione per l’assenza di una valutazione complessiva della studentessa; infine, l’illegittimità dello svolgimento nella stessa giornata della prova scritta e di quella orale dell’esame di recupero. È stata altresì proposta domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la non ammissione. Ha affermato che la valutazione del percorso scolastico e dei risultati raggiunti costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di illogicità o contraddittorietà manifeste, e che la non ammissione ha finalità educative e formative, non sanzionatorie. Quanto alla composizione della commissione d’esame, ha interpretato l’art. 8, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 92 del 2007 nel senso che la valutazione tecnica delle prove spetta esclusivamente al docente della disciplina, mentre gli altri docenti svolgono una funzione di assistenza. Pertanto, la presenza di docenti appartenenti ad altro Consiglio di classe dello stesso istituto non determina incompetenza o illegittimità, anche perché la valutazione delle prove risultava imputabile alla docente della materia e il giudizio finale spettava comunque al Consiglio di classe ai sensi dell’art. 8, comma 6. La censura relativa alla breve durata dello scrutinio è stata ritenuta apodittica e indimostrata: la durata della riunione non è di per sé sindacabile e non è soggetta a schemi temporali predeterminati, soprattutto quando l’istruttoria si fonda anche sull’esito già definito dell’esame di recupero. È stata respinta anche la censura sulla mancata indicazione dei voti individuali, poiché il voto è imputato all’organo collegiale e il verbale non deve necessariamente esternare le singole posizioni dei componenti. La motivazione è stata ritenuta adeguata, in quanto il Consiglio di classe aveva considerato non solo gli esiti negativi delle prove, ma anche l’andamento scolastico pregresso, l’assenza di progressi, il mancato recupero delle insufficienze, lo scarso impegno estivo e la persistente gravità delle lacune. Infine, lo svolgimento della prova scritta e orale nella stessa giornata non è stato ritenuto irragionevole, poiché nessuna norma imponeva una diversa organizzazione e la breve durata della prova scritta rendeva non arbitraria la scelta. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, Ordinanza Ministero dell’Istruzione n. 92 del 5 novembre 2007
Le operazioni di verifica finale sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5, comma 1.
La competenza tecnica alla valutazione delle prove di recupero spetta al docente della disciplina; gli altri docenti svolgono una funzione di assistenza alle operazioni di verifica. La presenza di docenti appartenenti ad altro Consiglio di classe dello stesso istituto non determina, di per sé, illegittimità.
art. 5, comma 1, Ordinanza Ministero dell’Istruzione n. 92 del 5 novembre 2007
Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate.
Il richiamo contenuto nell’art. 8, comma 2, conferma che le verifiche delle carenze sono svolte dai docenti delle discipline interessate.
art. 8, comma 6, Ordinanza Ministero dell’Istruzione n. 92 del 5 novembre 2007
La competenza alla verifica degli esiti nonché all’integrazione dello scrutinio finale appartiene al Consiglio di classe.
Il giudizio finale sull’ammissione alla classe successiva e l’integrazione dello scrutinio spettano al Consiglio di classe competente.
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Il voto del Consiglio di classe è unitario e imputabile all’organo collegiale; non sussiste, in assenza di una specifica previsione, un obbligo di esternare nel verbale le singole espressioni di voto dei docenti.
Massime di principio
- La valutazione del percorso scolastico e del livello di preparazione raggiunto dallo studente costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di illogicità o contraddittorietà manifeste.
- La non ammissione alla classe successiva non ha natura sanzionatoria, ma costituisce una misura con finalità educative e formative, volta ad accertare il mancato raggiungimento delle competenze necessarie e a consentire il recupero delle lacune attraverso la ripetizione dell’anno.
- Nelle verifiche finali degli esami di recupero, la valutazione tecnica delle prove spetta al docente della disciplina interessata; gli altri docenti svolgono una funzione di assistenza, sicché la loro appartenenza a un diverso Consiglio di classe dello stesso istituto non determina, di per sé, un vizio di competenza o una diminuzione delle garanzie procedurali.
- La durata contenuta della riunione del Consiglio di classe non dimostra, da sola, l’inattendibilità o l’incompletezza dell’istruttoria, non essendo gli scrutini soggetti a schemi temporali predeterminati; occorre una concreta dimostrazione del difetto di valutazione.
- Il giudizio di non ammissione può essere adeguatamente motivato attraverso la considerazione complessiva dell’andamento scolastico, delle pregresse lacune, dell’esito delle prove di recupero, dell’impegno mostrato e della prognosi sulla possibilità di colmare il deficit di apprendimento; non è necessario limitarsi alla mera indicazione del voto finale.
- Il voto espresso dal Consiglio di classe è imputato all’organo collegiale e, salvo specifiche previsioni normative, il verbale non deve indicare le singole posizioni di voto dei docenti.
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