Cassazione Penale, Sentenza n. 23745/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla durata della pena ripristinata. Ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ripristinato automaticamente l'intera pena senza scomputare il periodo di lavoro gia' eseguito e ha rinviato al Tribunale di Padova per un nuovo esame e per il ricalcolo della pena residua, applicando i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 del D.lgs. n. 274/2000.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' inflitta a Bernardoni per violazioni dell'art. 186 c. d. s., deducendo che il Tribunale ha disposto la revoca ex tunc dell'intera pena sostituita senza tener conto del periodo di lavoro gia' effettivamente svolto (circa 60 giorni), violando la legge nella determinazione della pena da ripristinare.
Norme richiamate
art. 186 codice della strada
La disposizione prevede la revoca della sanzione sostitutiva per violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilita'. La Corte interpreta pero' che, in caso di esecuzione parziale, la revoca deve comportare il ripristino della sola pena residua, con scomputo del periodo effettivamente svolto
D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
L'art. 58 stabilisce i criteri di ragguaglio per considerare il lavoro di pubblica utilita' come pena detentiva espiata. La Corte ritiene che tali criteri vadano applicati per sottrarre dalla pena complessiva il periodo di lavoro positivo gia' svolto e calcolare la pena residua
art. 56 D.lgs. n. 274/2000
Richiamato dalla Corte per spiegare che la violazione degli obblighi del lavoro di pubblica utilita' puo' integrare responsabilita' prevista dal decreto e giustificare provvedimenti sanzionatori oltre alla valutazione sulla revoca
art. 187 codice della strada
Richiamato in connessione all'applicabilita' del regime del lavoro di pubblica utilita' previsto dal D.lgs. n. 274/2000 alle sanzioni amministrative e penali della materia della circolazione
Massime di principio
- La revoca del lavoro di pubblica utilita' per inottemperanza non implica automaticamente il ripristino integrale della pena originaria se il condannato ha comunque svolto in modo positivo un periodo di attivita': va sottratto tale periodo e ripristinata solo la pena residua.
- Il calcolo della pena residua deve essere effettuato mediante i criteri di ragguaglio dell'art. 58 del D.lgs. n. 274/2000, trattando il lavoro di pubblica utilita' come pena detentiva espiata agli effetti del computo.
- Il giudice del riesame o dell'esecuzione, prima di disporre la revoca ex tunc, deve accertare temporizzazione, durata e modalita' delle violazioni rispetto al periodo di esecuzione e motivare il rapporto tra inadempimenti e scomputo della pena.
- In presenza di adempimenti parziali e di violazioni non totali, l'ordinamento evita un ingiustificato aumento della sanzione complessiva; e' quindi necessario contemperare finalita' punitiva e rieducativa.
- Chi ritiene che la revoca sia stata applicata retroattivamente senza scomputare il periodo gia' espiato puo' impugnare il provvedimento facendo valere la violazione di legge sul calcolo della pena residua.
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