Sentenza del 12/11/2020 n. 2596 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contenzioso relativo alla rideterminazione dei costi sostenuti per sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, ritenuti dall'Amministrazione "gonfiati" e frutto di sovrafatturazione/fittizietà. Gli avvisi di accertamento contestavano IVA e IRAP a carico della società e IRPEF a carico del socio per gli anni 2010 e 2011. I ricorrenti hanno eccepito (i) violazione del contraddittorio preventivo, (ii) decadenza dell'accertamento per il 2010, (iii) difetto di motivazione degli atti; nel merito hanno sostenuto l'insindacabilità delle scelte aziendali, la piena deducibilità delle sponsorizzazioni entro la soglia di €200.000 e l'inconferenza del criterio del "valore normale" per la determinazione del costo.
La decisione
La Commissione d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado. È stato mantenuto l'annullamento della ripresa IRAP per il 2010 (appello incidentale relativo a tale punto rinunciato dall'Agenzia) mentre sono stati confermati gli avvisi di accertamento per IVA e IRPEF nella restante parte, con rideterminazione dei costi di sponsorizzazione sulla base di un "valore normale" inferiore alle fatture emesse. La motivazione degli atti è stata ritenuta valida anche per relationem (richiamo ai processi verbali della Guardia di Finanza), e la tempestività degli avvisi è stata giudicata rispettosa del raddoppio dei termini in presenza di denuncia/ comunicazione di notizia di reato presentata entro il termine ordinario. Le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
DPR 633/1972 art. 57
"Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione"; terzo comma: "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ... i termini ... sono raddoppiati"
Il raddoppio dei termini di accertamento per i reati fiscali è applicabile se la comunicazione/denuncia è stata effettivamente presentata e trasmessa nei termini; nel caso di specie la comunicazione alla Procura del 15.12.2015 è stata ritenuta tempestiva, giustificando il raddoppio e la non decadenza dell'accertamento per IVA/IRPEF.
D.Lgs. 128/2015 art. 2
Ha precisato che, per violazioni non contestate prima del 02.09.2015, il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia è effettivamente presentata e trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza; applicazione confermata nel caso concreto.
Legge 289/2002 art. 90 comma 8
"Quanto corrisposto alle associazioni sportive dilettantistiche costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità"
La norma stabilisce una soglia di deducibilità fino a €200.000 per sponsorizzazioni a favore di ASD; tuttavia tale protezione opera solo se non è contestata l'effettività delle prestazioni. Se emerge fittizietà o restituzione occulta di somme, l'Amministrazione può rideterminare il costo.
Codice di procedura penale art. 331 (richiamato)
Riferimento alla fattispecie che impone l'obbligo di denuncia per specifici reati fiscali; usato ai fini della valutazione della sussistenza del raddoppio dei termini.
Giurisprudenza (Corte di Giustizia UE e Cassazione)
Principio secondo cui il contraddittorio preventivo è obbligatorio per le imposte armonizzate (es. IVA) ma, in ogni caso, il contribuente deve indicare specificamente le questioni che avrebbe sollevato in contraddittorio; per i tributi non armonizzati (IRPEF, IRAP) non sussiste obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo nella normativa nazionale.
Massime di principio
- L'obbligo del contraddittorio preventivo è riconosciuto per l'IVA (imposta armonizzata) ma il contribuente deve aver indicato in modo specifico e concreto le ragioni che avrebbe tempestivamente prospettato; per tributi non armonizzati (IRPEF, IRAP) non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo nella normativa nazionale.
- Il raddoppio dei termini di accertamento per fatti riconducibili a reati fiscali opera solo se la denuncia/comunicazione è effettivamente presentata e trasmessa entro il termine ordinario di decadenza; la comunicazione di notizia di reato può riguardare anche il soggetto che ha ricevuto le fatture e dunque estendere il raddoppio al suo accertamento.
- L'avviso di accertamento è validamente motivato anche 'per relationem' se richiama documenti (es. processi verbali della GdF) che siano stati effettivamente notificati o il cui contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto; la consegna del materiale su supporto elettronico (CD) non è per sé invalida.
- La disciplina della deducibilità delle sponsorizzazioni (art. 90 L.289/2002) tutela i versamenti fino a €200.000 solo se è provata l'effettività e la non fittizietà delle prestazioni; in presenza di elementi indiziari (prelievi in contanti, prestazioni standardizzate ripetute su soggetti collegati, discrepanze rispetto ai prezzi di mercato) l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni qualificate per rideterminare il costo secondo un valore normale.
- La regolarità formale della documentazione non esonera il contribuente dall'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e l'assenza di restituzioni occulte; se l'Amministrazione fornisce elementi indiziari rilevanti, grava sul contribuente offrire una valutazione alternativa o prove contrarie.
- In giudizio, la novità della questione e l'esito parziale favorevole all'Ufficio possono giustificare la compensazione delle spese processuali.
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