Cassazione Civile, Ordinanza n. 26812/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento retributivo riconosciuto a una dipendente della Scuola per l'Europa di Parma per gli anni scolastici 2010/2011-2013/2014. La lavoratrice aveva chiesto le differenze retributive sostenendo di aver ricevuto un compenso inferiore rispetto a quello previsto dalla tabella A del D.M. n. 138/2010, che - in attuazione della L. n. 115/2009 - richiamava un regime di equiparazione al personale delle Scuole Europee di tipo I. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo illegittime le determinazioni interne della Scuola e gli atti applicativi del D.M. nella parte in cui avevano ridotto il trattamento economico. La Scuola per l'Europa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della L. n. 115/2009 e del D.M. n. 138/2010, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato il carattere statale della Scuola e l'applicabilità del CCNL di comparto; 2) violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., della L. n. 115/2009, del D.M. n. 138/2010 e dell'art. 2697 c.c., contestando il giudizio di ingiustificata disparità retributiva rispetto alle Scuole Europee di tipo I; 3) violazione della L. n. 115/2009, del D.M. n. 138/2010, del principio dispositivo e dell'onere di allegazione, deducendo che la riduzione retributiva fosse coerente con l'analoga riduzione operata presso le Scuole Europee a decorrere dal 1° settembre 2011. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando un precedente del 2023 secondo cui la facoltà del consiglio di amministrazione della Scuola di determinare in concreto le retribuzioni è comunque vincolata dal parametro legale di equiparazione al trattamento delle Scuole Europee; inoltre, ha ritenuto che l'onere di provare la conformità della decurtazione a tale equiparazione gravasse sulle amministrazioni, onere non assolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Scuola per l'Europa di Parma, confermando la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto alle differenze retributive. La Corte ha affermato che la normativa di riferimento non consente limitazioni del trattamento in ragione delle modalità di assunzione e che il potere del consiglio di amministrazione di determinare concretamente le retribuzioni deve essere esercitato nel rispetto della previsione superiore di equiparazione al parametro delle Scuole Europee. Ha inoltre precisato che spettava alle amministrazioni dimostrare che la decurtazione fosse effettivamente coerente con il trattamento applicato nelle Scuole Europee, secondo il riparto dell'onere probatorio in materia di adempimento delle obbligazioni; tale prova non era stata fornita. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione a favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
L. n. 115/2009, art. 1, comma 11
Disposizione letta come fonte di un principio di equiparazione del trattamento retributivo del personale della Scuola per l'Europa di Parma a quello delle Scuole Europee di tipo I, senza limitazioni legate alle modalità di assunzione.
L. n. 115/2009, art. 1, comma 8
Richiamata nel motivo di ricorso quale base normativa del regime della Scuola, ma non ritenuta idonea a sovvertire l'equiparazione retributiva affermata dai giudici di merito.
D.M. n. 138/2010, art. 6, comma 7
Il potere del consiglio di amministrazione di determinare in concreto le retribuzioni è stato interpretato come potere condizionato dalla previsione di rango superiore che impone l'equiparazione al parametro delle Scuole Europee.
D.M. n. 138/2010, tabella A
Richiamata come parametro retributivo applicabile al personale delle Scuole Europee di tipo I e utilizzata per valutare la legittimità della retribuzione corrisposta.
art. 3 Cost.
Invocato nel ricorso per contestare la disparità di trattamento, senza che la censura sia stata accolta.
art. 36 Cost.
Invocato per sostenere l'incongruità della retribuzione corrisposta, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 97 Cost.
Richiamato in connessione con gli artt. 3 e 36 Cost. per contestare il trattamento retributivo, ma non ritenuto decisivo.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ribadito che l'onere di provare la conformità della decurtazione al parametro legale gravava sulle amministrazioni ricorrenti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare alla motivazione della precedente sentenza di legittimità menzionata.
Cass., S.U., 30 ottobre 2011, n. 13533
Richiamata come principio sul riparto dell'onere della prova in materia di adempimento delle obbligazioni, applicato anche alla controversia retributiva.
Massime di principio
- Quando una fonte di rango superiore stabilisce un parametro di equiparazione retributiva, il potere dell'organo amministrativo di determinare concretamente i compensi resta vincolato a quel parametro e non può tradursi in una riduzione peggiorativa non giustificata.
- In tema di differenze retributive, chi invoca la legittimità di una decurtazione rispetto al trattamento dovuto deve provare che essa sia effettivamente coerente con il regime normativo applicabile e con il parametro di riferimento previsto dalla legge.
- L'onere probatorio sulla conformità dell'adempimento al titolo dedotto grava sulla parte che eccepisce di aver correttamente eseguito l'obbligazione, secondo il criterio generale elaborato dalle Sezioni Unite in materia di adempimento.
- La determinazione concreta del trattamento economico da parte di un organo interno non può derogare in senso peggiorativo a una disciplina legale che imponga l'equiparazione a un trattamento retributivo esterno predeterminato.
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