Cassazione Penale, Sentenza n. 45948/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Checchi ha chiesto l'equa riparazione per ingiusta detenzione relativa a due periodi custodiali (13/04/1994-20/08/1995 e 19/02/1996-12/03/1996) disposti da due ordinanze del G.i.p. del Tribunale di Venezia; la Corte d'appello di Venezia, prima dichiarando l'istanza inammissibile per mancanza di sottoscrizione (ordinanza annullata dalla Cassazione), poi nel merito ha respinto la domanda ritenendo sussistere la colpa grave ostativa ai sensi dell'art. 314 c.p.p., sia per il quadro indiziario considerato grave dalle ordinanze cautelari sia in ragione delle "frequentazioni ambigue" e di elementi probatori accertati con sentenza definitiva di condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (errata interpretazione/art.314) e nullità per violazione dell'art.178 lett. c) c.p.p. poiché la Corte avrebbe acquisito documenti dopo l'udienza senza consentire il contraddittorio; ha inoltre sostenuto che la seconda ordinanza, annullata dal Tribunale del riesame, imponeva l'applicazione dell'art.314, comma 2, e che non potevano essere utilizzati elementi emersi in procedimenti diversi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che l'oggetto del giudizio di riparazione è determinato dall'istanza e che, nel caso concreto, rilevava soltanto quanto attinente ai capi per i quali vi era sentenza di proscioglimento (capo A della prima ordinanza e capo 40 della seconda). Ha respinto la censura di nullità perché la Corte territoriale ha acquisito documentazione su richiesta dell'istante e del PG, e la difesa non aveva chiesto di interloquire; ove pure vi fosse stata nullità, questa era imputabile o comunque non eccepibile dal ricorrente (art.182 c.p.p.). Sul merito ha confermato che la colpa grave ostativa può essere riconosciuta valutando ex ante il quadro indiziario disponibile al giudice cautelare e le condotte extraprocessuali (es. frequentazioni ambigue) — purché tali elementi fossero noti ai giudici che adottarono la misura — e che quindi l'ordinanza di merito non ha illegittimamente utilizzato elementi provenienti da altri procedimenti quando questi erano già noti e rilevanti ai fini dell'adozione della misura. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione e le ipotesi ostative: comma 1 (colpa grave o dolo dell'indagato che abbia dato o concorso a dare causa alla custodia), comma 2 (ingenuity formale se misura confermata dal riesame?), comma 3 (riferimento ad archiviazione) e comma 4 (criteri di computo della custodia ai fini della pena). La Corte ha interpretato che la colpa grave può essere valutata ex ante sul quadro indiziario disponibile al giudice della cautela e che l'art.314 comma 1 è applicabile quando la custodia non sia mera ingiustizia formale; la distinzione tra commi rileva in relazione alla conferma/annullamento dell'ordinanza da parte del riesame o ad archiviazioni successive.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda la nullità per violazione delle norme sul contraddittorio; il ricorrente ha lamentato nullità per acquisizione di documenti dopo l'udienza senza contraddittorio. La Corte ha ritenuto che la documentazione fu acquisita su richiesta delle parti e del PG e che la difesa non abbia sollecitato l'intervento; dunque la censura è infondata.
art. 182 cod. proc. pen.
Stabilisce che le nullità non possono essere eccepite da chi vi ha dato causa o concorso. La Corte lo ha applicato per escludere l'efficacia della censura di nullità quando il ricorrente aveva richiesto l'acquisizione degli atti o non si era opposto.
art. 213 e art. 738, comma 3, cod. proc. civ.
Riferiti ai poteri istruttori del giudice di acquisire d'ufficio informazioni e documenti. La Corte ha confermato che, pur essendo principio dispositivo l'onere della prova dell'istante, il giudice della riparazione può integrare d'ufficio la documentazione quando necessario, senza però surrogarsi alla parte nell'onere di allegazione.
art. 273 e art. 280 cod. proc. pen.
Norme richiamate rispetto all'accertamento dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della custodia cautelare: la Corte osserva che l'istanza può fondarsi su proscioglimento o su accertamento dell'insussistenza delle condizioni e che tali fatti costituiscono l'oggetto necessario dell'istanza di riparazione.
Massime di principio
- L'oggetto del giudizio per equa riparazione è determinato dall'istanza del richiedente: il giudice valuta solo i fatti e i titoli indicati nella domanda.
- Il giudice della riparazione può acquisire documenti d'ufficio ove necessario, ma non può sostituirsi alla parte nell'onere di allegazione; tuttavia la parte che ha sollecitato o non si è opposta all'acquisizione non può poi invocare la nullità.
- La colpa grave ostativa all'indennizzo si valuta ex ante sul quadro indiziario disponibile al giudice della cautela: possono rilevare anche "frequentazioni ambigue" o condotte extraprocessuali se erano note e hanno concorso causalmente all'adozione della misura.
- Non è possibile desumere colpa grave da comportamenti o circostanze che una sentenza definitiva di proscioglimento ha espressamente ritenuto inesistenti; tuttavia il giudice della riparazione è autonomo e può considerare il quadro probatorio complessivo emerso, purché gli elementi rilevanti fossero noti al giudice cautelare.
- Fatti accertati in procedimenti diversi possono essere presi in considerazione per escludere l'indennizzo se essi erano noti o influenti al momento dell'adozione della misura cautelare.
- La distinzione tra ingiustizia formale (art.314, comma 2/3) e ingiustizia sostanziale con colpa grave (art.314, comma 1) dipende dalla conferma/annullamento della misura e dall'oggettiva rilevanza delle nuove acquisizioni o archiviazioni; la qualificazione corretta è essenziale per la decisione sull'indennizzo.
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