Provvedimento AGCM I861 n. 30314 del 27/09/2022
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO/VINCOLO SPORTIVO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per verificare se la disciplina del vincolo sportivo, modificata dallo Statuto approvato nel 2021, costituisca una decisione di associazione di imprese idonea a ripartire la clientela e cristallizzare il mercato della formazione e dei servizi sportivi per atleti non professionisti. Sebbene la durata ordinaria sia stata ridotta, il regime transitorio rinvia l’applicazione delle nuove regole agli atleti già tesserati, in alcuni casi fino al 2027/2028. L’esito è l’avvio dell’istruttoria, senza accertamento definitivo né sanzione nel provvedimento.
FIPAV – regolazione transitoria del vincolo sportivo nella pallavolo, beach volley e sitting volley; avvio di istruttoria per possibile violazione dell’art. 101 TFUE.
FIPAV – vincolo sportivo e possibile ripartizione della clientela
Il provvedimento riguarda l’avvio di un procedimento nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per verificare la compatibilità con l’articolo 101 TFUE della disciplina federale del vincolo sportivo applicabile agli atleti non professionisti di pallavolo, beach volley e sitting volley. L’Autorità non accerta ancora l’infrazione né irroga sanzioni, ma ritiene sussistenti elementi sufficienti per approfondire le possibili criticità concorrenziali.
Parti e origine della vicenda
FIPAV è la federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, dal CIP, dalla CEV e dalla FIVB per le discipline della pallavolo, del beach volley e del sitting volley. Essa svolge funzioni di rappresentanza, regolazione e organizzazione delle società e associazioni sportive affiliate, oltre a gestire il tesseramento degli atleti e l’organizzazione delle competizioni.
La vicenda trae origine da segnalazioni, tra cui una denuncia del 2017, relative al precedente vincolo sportivo decennale imposto agli atleti di età superiore ai 14 anni e fino ai 24 anni, seguito da un vincolo quinquennale tra i 24 e i 34 anni. Tale disciplina impediva, salvo specifiche ipotesi o deroghe, il trasferimento dell’atleta presso un’altra società affiliata.
Impegni prospettati da FIPAV e precedente archiviazione
Nel corso delle interlocuzioni precedenti, FIPAV aveva comunicato l’intenzione di riformare il sistema, riducendo la durata massima del vincolo da dieci a sei anni. La Federazione aveva prospettato:
- un vincolo annuale fino ai 12 anni;
- un vincolo di sei anni per le fasce 12-18 e 18-24 anni;
- un vincolo di cinque anni tra i 24 e i 34 anni.
Con lettera del 25 giugno 2019, FIPAV aveva inoltre dichiarato che la modifica statutaria non avrebbe previsto una fase transitoria e che, una volta approvata dal CONI, sarebbe stata immediatamente efficace anche per i vincoli in corso, riducendone automaticamente la durata entro i nuovi limiti.
Sulla base di tali prospettive, nel luglio 2019 l’AGCM aveva archiviato la precedente attività pre-istruttoria, ritenendo l’assetto prospettato idoneo a risolvere le criticità concorrenziali. L’Autorità aveva chiesto a FIPAV di trasmettere il nuovo testo statutario e le modalità di attuazione delle modifiche.
Nuovo Statuto e regime transitorio
Dopo diversi rinvii, anche collegati alla pandemia e alla mancata celebrazione della parte straordinaria dell’assemblea federale, il CONI ha nominato un Commissario ad Acta. Il nuovo Statuto è stato approvato dalla Giunta nazionale del CONI con deliberazione n. 320 del 22 ottobre 2021.
L’articolo 10 ter, comma 2, ha confermato la riduzione delle durate ordinarie del vincolo. Sono inoltre previste ipotesi di scioglimento, tra cui cessazione dell’attività dell’associato, consenso della società, mancato rinnovo del tesseramento, giusta causa, rinuncia o mancata partecipazione ai campionati e altre circostanze indicate dai regolamenti federali.
Tuttavia, l’articolo 69 ha introdotto una disciplina transitoria non coerente con l’impegno comunicato nel 2019. La nuova durata si applica immediatamente agli atleti di primo tesseramento assoluto dall’anno sportivo 2021/2022, mentre per gli atleti già tesserati l’entrata in vigore è scaglionata in base all’anno di nascita. Per questi ultimi, la disciplina precedente continua sostanzialmente a operare fino al termine dell’anno sportivo nel quale l’atleta compie 24 anni.
L’applicazione integrale delle nuove regole è quindi rinviata per alcune categorie fino all’anno sportivo 2027/2028. In particolare, gli atleti minorenni già tesserati al momento dell’entrata in vigore del nuovo Statuto possono rimanere soggetti al precedente regime per ulteriori anni.
Mercato rilevante e attività economica
Il settore interessato comprende le attività svolte in Italia dalle società e associazioni sportive attive nella promozione, organizzazione e preparazione degli atleti non professionisti, nonché nell’organizzazione delle competizioni cui partecipano gli atleti tesserati nelle tre discipline federali.
L’AGCM sottolinea che l’attività sportiva è soggetta alle regole della concorrenza quando presenta natura economica. Richiamando la giurisprudenza europea, tra cui Meca-Medina e MOTOE, l’Autorità osserva che anche le regole adottate da organismi sportivi devono essere valutate alla luce del contesto, degli obiettivi perseguiti e dei principi di necessità e proporzionalità.
FIPAV, pur svolgendo anche funzioni pubblicistiche nell’ordinamento sportivo, agisce come associazione rappresentativa di soggetti che esercitano attività economica. Le sue decisioni regolamentari possono pertanto essere qualificate, ai fini antitrust, come deliberazioni di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE, ferma restando l’esclusione delle attività strettamente pubblicistiche non economiche.
Condotta e qualificazione giuridica preliminare
Secondo l’AGCM, un vincolo sportivo di durata eccessiva e non adeguatamente giustificato dagli investimenti sostenuti dalla società può limitare la concorrenza tra le società sportive, impedendo o rendendo significativamente più difficile il passaggio degli atleti.
La disciplina transitoria è ritenuta particolarmente problematica perché mantiene il precedente regime per gli atleti già tesserati, nonostante FIPAV avesse riconosciuto nel 2019 la necessità di ridurre il vincolo e avesse promesso l’immediata applicazione delle nuove regole.
Gli effetti concorrenziali prospettati consistono in:
- ripartizione della clientela tra le società sportive;
- cristallizzazione delle posizioni acquisite e lock-in degli atleti;
- riduzione dell’incentivo delle società a competere su quote di iscrizione, rette e qualità dei servizi;
- ostacolo alla mobilità degli atleti, anche minorenni;
- peggioramento della posizione degli atleti e delle loro famiglie.
L’Autorità considera la ripartizione della clientela una tipica restrizione concorrenziale riconducibile all’articolo 101 TFUE. La condotta potrebbe inoltre incidere sul commercio tra Stati membri, poiché la regolazione FIPAV si applica all’intero territorio nazionale e può ostacolare la concorrenza attuale o potenziale, anche di operatori esteri.
Investimenti formativi e proporzionalità
FIPAV aveva giustificato il vincolo con la necessità di tutelare gli investimenti effettuati dalle società per la formazione tecnica degli atleti. L’AGCM riconosce in astratto l’esistenza di tale esigenza, ma ritiene sproporzionata l’applicazione di vincoli lunghi a una platea ampia di sportivi, spesso minorenni e talvolta tenuti anche al pagamento di quote associative o rette.
L’Autorità richiama inoltre il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il cui articolo 31 prevede l’abolizione del vincolo sportivo e il riconoscimento di un premio di formazione tecnica a favore delle società dilettantistiche che abbiano formato l’atleta. Il termine per l’abolizione, inizialmente fissato al 1° luglio 2022, è stato indicato nel provvedimento come prorogato al 31 dicembre 2023. È inoltre richiamato uno schema di disposizioni correttive che prospettava un’anticipazione al 31 luglio 2023, oltre il quale il vincolo sarebbe stato abolito senza una successiva fase transitoria.
Secondo l’AGCM, la futura abolizione legislativa non impediva a FIPAV di intervenire prima, soprattutto perché la Federazione aveva già programmato dal 2019 una riforma del vincolo e aveva avuto un periodo congruo per adeguare categorie e fasce di età.
Valutazione delle giustificazioni di FIPAV
L’Autorità non considera convincenti le giustificazioni relative all’impossibilità di convocare l’assemblea straordinaria, ritenendo tale impossibilità non adeguatamente provata. Anche le argomentazioni basate sugli investimenti delle società sono considerate incompatibili con quanto precedentemente rappresentato e concordato con l’Autorità.
È ritenuto particolarmente significativo il fatto che FIPAV avesse prospettato un percorso regolamentare per ottenere l’archiviazione delle precedenti denunce e avesse successivamente adottato una disciplina transitoria difforme dall’impegno assunto. L’AGCM considera inoltre fuorviante la lettura della normativa nazionale fornita da FIPAV nel settembre 2022, secondo cui sarebbe stato necessario attendere l’intervento legislativo prima di modificare ulteriormente il regime transitorio.
Esito procedurale e termini
L’AGCM ha deliberato l’avvio dell’istruttoria nei confronti di FIPAV ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, al fine di accertare l’esistenza di una o più violazioni dell’articolo 101 TFUE.
Il provvedimento non contiene un accertamento definitivo dell’infrazione, non dispone misure cautelari o impegni e non irroga sanzioni. FIPAV dispone di 60 giorni dalla notificazione per esercitare il diritto di essere sentita, con richiesta di audizione da presentare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine. Il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.
Punti principali
Parte coinvolta e ruolo di FIPAV
FIPAV è l’unica federazione riconosciuta dal CONI, dal CIP, dalla CEV e dalla FIVB per pallavolo, beach volley e sitting volley in Italia. Rappresenta e regola società e associazioni sportive, gestisce il tesseramento e organizza attività e competizioni.
Disciplina del vincolo sportivo
Il vincolo obbliga l’atleta non professionista a prestare la propria attività esclusivamente presso la società di tesseramento per un determinato periodo, ostacolando il trasferimento presso altri sodalizi.
Modifiche statutarie
Lo Statuto modificato ha ridotto la durata ordinaria del vincolo: un anno fino ai 12 anni, sei anni tra 12 e 24 anni e cinque anni tra 24 e 34 anni, prevedendo anche specifiche ipotesi di scioglimento.
Regime transitorio contestato
L’articolo 69 dello Statuto ha previsto un’applicazione graduale delle nuove durate. Per gli atleti già tesserati nel 2021/2022, la nuova disciplina opera soltanto al compimento dei 24 anni; per alcuni minorenni già tesserati il differimento arriva all’anno sportivo 2027/2028.
Valutazione concorrenziale preliminare
L’AGCM ritiene che il regime transitorio possa ripartire la clientela tra le società sportive, produrre lock-in degli atleti e disincentivare la concorrenza su prezzi, quote, qualità dei servizi, impianti e allenatori. La condotta è ritenuta potenzialmente idonea a incidere sugli scambi tra Stati membri.
Esito e termini procedurali
È stata avviata l’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 per accertare possibili violazioni dell’articolo 101 TFUE. Il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023; il termine per chiedere l’audizione è di 60 giorni dalla notificazione.
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