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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45867/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 494 c.p. per essersi sostituito al padre deceduto nel rinnovo della polizza assicurativa, al fine di mantenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto. Ha impugnato sostenendo: (1) che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come mero illecito amministrativo ai sensi dell'art. 316-ter, comma 2, c.p., perché l'ammontare del vantaggio (€1.440,21) è inferiore alla soglia di €3.999,96; (2) che il reato era prescritto, essendo la consumazione collocata nel 2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo di appello generico e quindi inidoneo per la Cassazione; inoltre ha chiarito che l'art. 316-ter, comma 2, c.p. riguarda la "indebita percezione di erogazioni pubbliche" e non si applica alla condotta consistente nel sostituirsi al padre per mantenere un'esenzione fiscale privata, fattispecie contestata ai sensi dell'art. 494 c.p. Sul secondo motivo ha ritenuto la prescrizione non operante: al termine ordinario di sei anni (art. 157 c.p.) si devono aggiungere gli anni derivanti dagli atti interruttivi (art. 161 c.p.), per cui il termine di prescrizione sarebbe decorso il 25 novembre 2023, ben dopo la sentenza impugnata del 1 dicembre 2022. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    La condotta consistente nel sostituirsi al titolare deceduto per il rinnovo della polizza è stata ritenuta riconducibile a questa fattispecie; il vantaggio patrimoniale costituisce dolo specifico e non l'elemento materiale del reato

  • art. 316-ter cod. pen. (comma 2)

    le condotte di "indebita percezione di erogazioni pubbliche" per una somma pari o inferiore ad euro 3.999,96 costituiscano un mero illecito amministrativo

    La norma riguarda esclusivamente l'indebita percezione di erogazioni pubbliche; non si applica a risparmi di spesa o vantaggi derivanti da comportamenti nei confronti di obblighi fiscali/assicurativi privati non riconducibili a percezione di somme da enti pubblici

  • art. 157 cod. pen.

    termine di prescrizione in anni sei

    Termine ordinario di prescrizione per il reato contestato fissato in sei anni

  • art. 161 cod. pen.

    gli atti interruttivi producono l'effetto di aumentare il termine di prescrizione di un quarto di quanto previsto dall'art. 157

    Gli atti interruttivi compiuti durante il processo allungano il termine di prescrizione; nel caso concreto è stato aggiunto un periodo pari a un quarto del termine (1 anno e 6 mesi), differendo la decorrenza della prescrizione

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 10709/2014; Sez. 5, n. 44201/2022; Sez. U., n. 32/2000)

    Principi utilizzati: (i) i motivi d'appello generici non consentono un'adeguata pronuncia del giudice d'appello e non costituiscono fondamento valido per ricorso per cassazione; (ii) l'inammissibilità di motivi di gravame rende irrilevanti i periodi successivi alla pronuncia impugnata ai fini della prescrizione

Massime di principio

  • L'art. 316-ter, comma 2, c.p. vale solo per l'"indebita percezione di erogazioni pubbliche": la mera riduzione di oneri o il mantenimento di un'esenzione fiscale/assicurativa privata non rientra automaticamente in quella fattispecie
  • La qualificazione giuridica della condotta (reato penale vs illecito amministrativo) dipende non solo dall'entità economica del vantaggio, ma soprattutto dalla natura del bene giuridico tutelato (erogazioni pubbliche vs interessi privati/fiscali)
  • In Cassazione non sono ammissibili motivi già espressi in modo generico in appello: i rilievi devono esser formulati con sufficiente precisione normativa e fattuale affinché il giudice d'appello possa dare una risposta motivata
  • Per la verifica della prescrizione occorre calcolare il termine ordinario (art. 157 c.p.) e tener conto degli atti interruttivi/sospensivi previsti (art. 161 c.p.), che possono prorogare significativamente la decorrenza
  • Quando si impugna una sentenza per questioni di qualificazione giuridica della condotta, è essenziale dimostrare che la norma invocata sia applicabile alla fattispecie concreta (es. prova che si sia trattato di erogazione pubblica per usufruire dell'art. 316-ter)

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