Cassazione Penale, Sentenza n. 47378/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva tre motivi: (1) violazione di legge e inutilizzabilità della perquisizione e del sequestro, invocando gli artt. 191 e 352 c.p.p., perché la perquisizione sarebbe stata eseguita fuori dai casi di legge e il decreto di sequestro non sarebbe stato convalidato né notificato; (2) vizio di motivazione per la valutazione della "grossolanità" del falso delle banconote, ritenuta dalla corte di primo grado sulla base di osservazioni (numero di serie identico, assenza della striscia argentata, dimensioni e colore anomali) e dalla corte di merito smentita con argomentazione ritenuta incongrua dalla Cassazione; (3) vizio di motivazione per mancanza di prova circa la consegna delle banconote ad altra persona, in quanto tale persona non è stata assunta in dibattimento e neppure l'imputato è stato esaminato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo: il primo motivo è stato dichiarato generico e inammissibile (oltre che non specificamente dedotto in appello), con richiamo alla giurisprudenza che limita l'incidenza dell'omessa notifica del decreto di convalida nel sequestro probatorio; il secondo motivo è stato ritenuto fondato poiché la Corte di merito non ha dato una valutazione logica e motivata sulla "grossolanità" del falso (la motivazione basata sulla mancata richiesta di perizia è apparsa apparente e illogica). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame sul punto della grossolanità del falso; il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
Codice Penale, artt. 81, comma 2; 453; 455
Gli artt. citati delineano il capo di imputazione (reato di falsificazione/nummario e le regole sul concorso di reati). Dalla sentenza emerge che Cecere era stato condannato per reati connessi al falso nummario (art.453 e correlati), con l'indicazione del concorso/contitolarità di norme (art.81 c.2) quale circostanza processuale rilevante.
Codice di Procedura Penale, artt. 191, 352; disp. att. art. 173, comma 1; art. 606, lett. b) ed e)
Art.191 e 352 disciplinano, rispettivamente, gli strumenti probatori e il sequestro/perquisizione; l'art.173 disp.att. limita le questioni proponibili in cassazione rispetto a quanto dedotto in sede di appello; l'art.606 lett. b) ed e) indicano i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) utilizzati nel ricorso. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non adeguatamente specificato, applicando i limiti dell'art.173 disp.att., e ha accolto il motivo di vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 lett. e).
Cass. Sez. 2, n. 47165/2019 (Nexhipi Mjaltin)
"In tema di sequestro probatorio, l'omissione o il ritardo nell'adempimento relativo alla notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate non incide sulla legittimità del provvedimento mancando una previsione espressa in tal senso, purché l'interessato sia stato posto in condizione di presentare la richiesta di riesame."
La giurisprudenza richiamata sostiene che l'assenza di notifica del decreto di convalida non invalida automaticamente il sequestro probatorio quando sia stata comunque data la possibilità all'interessato di chiedere il riesame; la Cassazione ha applicato questo principio per escludere l'automaticità dell'inutilizzabilità del materiale perquisito.
Cass. Sez. 1, n. 41108/2011 (Borrello e altri)
"La grossolanità della contraffazione si apprezza quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed esperienza, non dovendosi fare riferimento a particolari cognizioni né a straordinaria diligenza."
Il principio precisato è che la valutazione della grossolanità del falso è una valutazione di fatto che richiede congrua motivazione e deve basarsi sulle evidenze probatorie: se il falso è riconoscibile 'ictu oculi' non sono necessarie perizie; ma la corte deve motivare adeguatamente questa valutazione. La Cassazione ha ritenuto mancante tale motivazione nel caso concreto.
Massime di principio
- Le contestazioni sulla legittimità di perquisizioni e sequestri devono essere specificamente illustrate (tipo di sequestro, modalità, eventuale impugnazione) e dedotte già in sede di appello, altrimenti rischiano l'inammissibilità in Cassazione.
- L'omessa notifica del decreto di convalida di un sequestro probatorio non determina automaticamente l'inutilizzabilità del materiale; rileva se l'interessato sia stato posto in condizione di chiedere il riesame, secondo la giurisprudenza consolidata.
- La valutazione della 'grossolanità' di un falso nummario è una valutazione di fatto che richiede motivazione logica e congrua: il giudice non può motivare l'esistenza della grossolanità con il solo rilievo che la difesa non ha chiesto una perizia (motivazione apparente/illogica).
- Se la decisione di merito omette di valutare adeguatamente elementi probatori essenziali (es. caratteristiche fisiche delle banconote) la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.
- In assenza di prova diretta (testimonianze, esame dell'imputato) su circostanze essenziali come la consegna delle banconote a terzi, il giudice deve esplicitare come ricava la prova dal resto del materiale: la mera omissione di escussioni può rendere il tema assorbito o richiedere approfondimenti motivati dal giudice di merito.
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