Sentenza n. 780/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, del provvedimento prot. -OMISSIS-del-OMISSIS- Div. PAS emesso dal Questore di Livorno di sospensione per giorni 20 della licenza commerciale di agibilità rilasciata dal Comune di Livorno con determinazione n. -OMISSIS-del -OMISSIS- per l’esercizio del locale da ballo e della discoteca in -OMISSIS- intestata al Sig. -OMISSIS- legale rappresentante della società POSH S.r.l. e di tutti gli atti presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per venti giorni della licenza commerciale di agibilità del locale da ballo e discoteca
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento del Questore di Livorno adottato ai sensi dell'art. 100 t.u.l.p.s., deducendo carenza dei presupposti di fatto e di diritto, violazione della disciplina statale e regionale richiamata, difetto di istruttoria, violazione del principio di gradualità e proporzionalità della sospensione e difetto di attualità dell'esigenza cautelare. In particolare, ha contestato che l'Amministrazione avesse valorizzato una rissa verificatasi presso il locale, nonché due ulteriori episodi risalenti al 2021 e al 2022, già sanzionati, e ha sostenuto che il provvedimento fosse stato adottato tardivamente, circa un mese dopo l'episodio più recente. La società ha inoltre lamentato la mancata considerazione delle memorie e della documentazione prodotte nel procedimento, dirette a dimostrare l'imprevedibilità dell'episodio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sostanzialmente incontestata la rissa verificatasi presso la discoteca, con aggressione di una persona nel parcheggio del locale, lesioni al volto e prognosi di sette giorni; tale episodio è stato giudicato di per sé sufficiente a fondare la sospensione della licenza. L'art. 100 t.u.l.p.s. attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio pubblico che costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini. La misura ha natura preventiva e non sanzionatoria: è diretta a impedire il protrarsi di una situazione di pericolo e può essere adottata indipendentemente da una colpa o da una responsabilità personale dell'esercente. L'esercizio del potere è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta irragionevolezza. I precedenti episodi del 2021 e del 2022 hanno avuto valore accessorio e confermativo della persistenza del pericolo, giustificando anche l'estensione della sospensione oltre il periodo ordinario di quindici giorni. È stata esclusa la violazione della proporzionalità e il difetto di istruttoria. Il tempo intercorso tra la rissa e il provvedimento è stato ritenuto giustificato dagli adempimenti istruttori e dall'audizione del titolare. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 100 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.l.p.s.)
che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini
La disposizione fonda il potere del Questore di sospendere la licenza dell'esercizio pubblico quando sussista un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini; la misura è preventiva, non sanzionatoria, e prescinde dalla responsabilità personale dell'esercente.
art. 66, comma 2, legge regionale Toscana n. 34/2007
La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma la sentenza non ne esplicita un'interpretazione autonoma.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di un esercizio pubblico prevista dall'art. 100 t.u.l.p.s. ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere adottata per impedire il protrarsi di una situazione di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, anche in assenza di una responsabilità personale del titolare della licenza.
- Un singolo episodio di violenza verificatosi presso un esercizio pubblico può essere sufficiente a fondare la sospensione della licenza quando dimostri obiettivamente una situazione di pericolo per l'incolumità dei clienti e del pubblico.
- Il potere di sospensione esercitato ai sensi dell'art. 100 t.u.l.p.s. è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza, purché il provvedimento indichi i presupposti della situazione di pericolo.
- Episodi di violenza precedenti, anche se già sanzionati e risalenti nel tempo, possono essere valorizzati come elementi accessori e confermativi della persistenza del pericolo e concorrere a giustificare una sospensione superiore al periodo ordinario di quindici giorni.
- Il tempo intercorso tra l'episodio pericoloso e l'adozione della sospensione non determina di per sé l'illegittimità della misura quando sia giustificato dallo svolgimento dell'istruttoria e dall'audizione del titolare del locale.
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