Circolare numero 74 del 20-05-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la FEDERAZIONE ITALIANA DATORIALI E PENSIONATI (F.I.DA.P. IMPRESE), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e F.I.DA.P. Imprese per la trattenuta e il riversamento dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Definisce chi può rilasciare la delega, come deve essere trasmessa e conservata, le modalità di revoca, la misura del contributo, i flussi informativi tra INPS e organizzazione sindacale, i rapporti finanziari e i costi del servizio. Vengono inoltre richiamate le clausole di salvaguardia, le ipotesi di recesso o risoluzione, il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili con i relativi conti di imputazione e accredito.
Convenzione INPS-F.I.DA.P. Imprese per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee
Convenzione INPS-F.I.DA.P. Imprese per la riscossione dei contributi sindacali
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e la Federazione Italiana Datoriali e Pensionati (F.I.DA.P. Imprese) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Il documento disciplina i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di acquisizione e conservazione, la revoca, la misura del contributo, i flussi informativi, i rapporti finanziari, le clausole di salvaguardia e le relative registrazioni contabili.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta il 17 aprile 2019 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell’organizzazione sindacale, da far pervenire all’Istituto via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, alla scadenza la convenzione cessa di essere valida ed efficace e l’INPS interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi, mediante delega personale volontaria, i beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, della NASpI, della DIS-COLL, della disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili. La delega riguarda quindi esclusivamente i titolari delle prestazioni elencate dalla convenzione.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione telematica della delega all’INPS. La delega deve essere rilasciata con l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati espressamente:
- la misura del contributo;
- le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03.
La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega e conservazione documentale
L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione sia inserita nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione e che indichi la sigla dell’organizzazione sindacale destinataria della trattenuta. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia di un documento d’identità in corso di validità.
Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, l’organizzazione sindacale può presentare la delega anche successivamente alla richiesta della prestazione, secondo le modalità indicate dall’Istituto, allegando la copia del documento di identità del delegante.
L’organizzazione sindacale deve conservare, ai fini di eventuali verifiche da parte dell’INPS e nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva, l’originale della delega e la copia del documento di identità fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle misure di sicurezza.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la comunicazione dei dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e la conservazione della documentazione competono al datore di lavoro.
Revoca della delega
La convenzione ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale; pertanto, ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’organizzazione stessa.
L’associato può comunque comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, indicando:
- l’organizzazione sindacale revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Istituto elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione all’organizzazione sindacale competente.
Se perviene una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso altra organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti soltanto se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione della sigla revocata e degli estremi del documento del revocante. L’organizzazione sindacale che acquisisce contestualmente revoca e nuova delega deve conservarne gli originali, insieme alla copia del documento d’identità, secondo le regole già previste per la conservazione.
Nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali, la revoca e/o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede a comunicare i dati all’INPS e a conservare gli originali.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo della prestazione. Le aliquote indicate sono le seguenti:
- 3,00% per NASpI;
- 1,00% per DIS-COLL;
- 1,00% per CIG;
- 1,00% per gli altri trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Fornitura dei dati e strumenti informatici
L’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale, tramite l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" accessibile dai servizi online del sito istituzionale, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata operata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della stessa organizzazione.
Attraverso la medesima applicazione vengono inoltre trasmesse le fatture relative al costo del servizio e ogni eventuale comunicazione inerente la convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza fissate dall’INPS e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gli adempimenti sono definiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale.
L’INPS versa all’organizzazione sindacale gli importi delle trattenute effettuate, al netto delle spese di cui all’articolo 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto il seguente costo:
- gestione delega: 0,45 euro.
Oltre alle spese indicate, ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia, responsabilità e controversie
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione stipulante, se soccombente, è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi anche per pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’organizzazione sindacale stipulante o delle strutture a essa associate, ivi compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, nonché in caso di perdita dei requisiti di legge per accedere alla convenzione o di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della stessa.
Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare all’organizzazione sindacale, con adeguata motivazione, la propria intenzione di recedere. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’organizzazione può inviare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica la decisione definitiva, motivando l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni oppure la volontà di non procedere al recesso.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS da parte dell’organizzazione sindacale.
La risoluzione opera quando l’Istituto comunica all’organizzazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è 10 27.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti a favore di F.I.DA.P. Imprese sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25710, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35710, per l’accreditamento all’organizzazione sindacale dei contributi associativi;
- GPA11710, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse all’organizzazione sindacale avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche la contestuale rilevazione contabile. L’allegato n. 2 descrive le variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Convenzione, durata e rinnovo
La convenzione, sottoscritta il 17 aprile 2019 tra INPS e F.I.DA.P. Imprese, disciplina la riscossione dei contributi sindacali dagli associati titolari di prestazioni temporanee. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile solo su richiesta dell’organizzazione sindacale, da trasmettere via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della richiesta, la convenzione cessa automaticamente; resta comunque possibile il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti ammessi e rilascio della delega
Possono rilasciare delega volontaria i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. La delega è trasmessa telematicamente all’INPS mediante il modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e con le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. Deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e corredata dagli estremi di un documento di identità valido.
Presentazione, conservazione e revoca della delega
La delega deve riportare la sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria ed essere contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione, con allegata copia del documento d’identità in corso di validità. Per prestazioni temporanee superiori a un anno, la delega può essere presentata anche successivamente, secondo le modalità indicate dall’Istituto. L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento per i termini ordinari di prescrizione, garantendo integrità, immodificabilità, leggibilità e certezza della data. La revoca può essere comunicata direttamente all’INPS, indicando l’organizzazione revocata e gli estremi del documento; se esiste già una delega attiva verso altra sigla, la nuova delega produce effetti solo dopo la revoca della precedente. Nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali, revoca e nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro, che comunica i dati all’INPS e conserva la documentazione.
Misura del contributo sindacale
L’importo del contributo sindacale è calcolato in percentuale sull’importo lordo della prestazione: 3,00% per NASpI, 1,00% per DIS-COLL, 1,00% per CIG e 1,00% per i restanti trattamenti (disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Flussi informativi e dati messi a disposizione
Tramite l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nei servizi online del sito istituzionale, l’INPS fornisce all’organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi con trattenute effettuate, i dati anagrafici, gli importi trattenuti e l’elenco dei pagamenti telematici eseguiti a suo favore. Attraverso la stessa applicazione vengono trasmesse anche le fatture relative al costo del servizio e le eventuali altre comunicazioni inerenti la convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.
Rapporti finanziari e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gestite a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L’INPS versa le somme trattenute, al netto delle spese e di eventuali importi indebitamente già versati, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Il costo del servizio di gestione delega è fissato in 0,45 euro, con decorrenza 1° gennaio 2018; ogni altro onere connesso alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausole di salvaguardia, recesso e risoluzione
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità derivanti dai rapporti associativi e, in caso di controversie sulla validità della delega, se soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Istituto può recedere unilateralmente in caso di contestazioni su denominazione, acronimo o logo, sulla legittimità dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute norme che impediscano la revisione della convenzione; prima del recesso deve inviare comunicazione motivata, poi ricevere eventuali osservazioni entro 30 giorni e decidere nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se sopravvengono norme che ne impediscono la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato è 10 27. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25710 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35710 per l’accreditamento all’organizzazione sindacale e GPA11710 per la rilevazione del debito verso la stessa. Le spese di esazione sono imputate al conto GPA24042. I versamenti avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale registrazione contabile; l’allegato n. 2 descrive le variazioni al piano dei conti.
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