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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37847/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

si eccepiva la nullità della notifica dell'avviso di udienza di messa alla prova alla persona offesa minorenne e ai suoi genitori (assenza del destinatario e mancato invio della raccomandata di avviso di affissione), con violazione degli artt. 171, 179, 156 e 157 c.p.p. e delle disposizioni di coordinamento (art. 33 disp. att. c.p.p. e art. 28 d.P.R. n. 448/1988). Si sosteneva che, per la minore età della persona offesa, gli esercenti la potestà genitoriale dovevano essere coinvolti in ogni fase significativa, anche con riferimento alle procedure di conciliazione e giustizia riparativa, e che l'omesso avviso aveva pregiudicato l'esercizio di tali prerogative

La decisione

la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., ritenendo che la persona offesa minorenne (e gli esercenti la potestà genitoriale che hanno proposto il ricorso) non siano tra i soggetti legittimati dalla legge ad impugnare l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova prevista dall'art. 28 d.P.R. n. 448/1988. La Corte ha ritenuto che la persona offesa non sia parte nel processo minorile e che la mancata notifica dell'avviso d'udienza non abbia creato un interesse idoneo a fondare l'impugnazione avverso l'ordinanza di sospensione; ha quindi confermato l'impossibilità per la persona offesa di proporre ricorso per cassazione contro tale provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende. In caso di diffusione del provvedimento, devono essere omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03

Norme richiamate

  • art. 28 d.P.R. n. 448/1988

    nel processo minorile il giudice decide sulla messa alla prova "sentite le parti" e soltanto il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza di sospensione; la persona offesa non è espressamente legittimata all'impugnazione

  • art. 10 d.P.R. n. 448/1988

    esclude nel processo minorile l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato, con conseguente diversa posizione della persona offesa rispetto al processo per maggiorenni

  • art. 31, comma 3 e comma 5 d.P.R. n. 448

    prevedono l'obbligo di avviso all'udienza preliminare e la possibilità per la persona offesa di partecipare limitatamente a determinati fini (memorie e indicazione di elementi di prova), non attribuendo tuttavia alla persona offesa la qualità di parte che legittimi l'impugnazione dell'ordinanza di messa alla prova

  • art. 464‑quater c.p.p.

    norma del codice ordinario che per i maggiorenni prevede che il giudice decida "sentite le parti nonché la persona offesa" e attribuisce alla persona offesa una più ampia posizione rispetto al regime minorile, a dimostrazione della diversa disciplina applicabile

  • art. 100 c.p.p. e art. 178 lett. c) c.p.p.

    confermano che la persona offesa non è considerata parte nel processo penale salvo costituzione di parte civile; questo influisce sulla legittimazione ad impugnare

  • art. 568, comma 1 e comma 4 c.p.p.; art. 581, comma 1 c.p.p.; art. 586 c.p.p.

    richiamate le regole tassative sull'impugnazione: l'impugnazione è disciplinata dalla legge, richiede interesse e l'atto deve indicare il provvedimento impugnato; la legge individua i soggetti legittimati a proporre impugnazioni

  • art. 177 c.p.p. e art. 182, comma 1 c.p.p.

    principi sulla natura tassativa delle nullità e sulla necessità dell'interesse concreto a far valere la nullità, connessi al fatto che non ogni vizio formale legittima l'impugnazione se non vi è un interesse al rimedio

  • art. 606 c.p.p., comma 1 e comma 3

    disciplinano i motivi e le conseguenze delle decisioni di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi del comma 3

  • art. 29 d.lgs. n. 272/1989

    norma che esonera il minore imputato dal pagamento delle spese processuali in caso di condanna, ritenuta non applicabile alla persona offesa minorenne e non estendibile ai genitori che propongono ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Nel processo minorile la persona offesa minorenne non è automaticamente parte e, salvo diversa previsione di legge, non è legittimata a impugnare le ordinanze di ammissione alla messa alla prova: solo il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione contro tale ordinanza
  • La mancata notifica di avvisi o udienze alla persona offesa minorenne (o ai suoi genitori) non determina di per sé un diritto di impugnazione se la legge non attribuisce espressamente tale potere e se non è provato un interesse concreto e un pregiudizio collegato all'atto impugnato
  • Le impugnazioni sono disciplinate in modo tassativo: per avere successo occorre che il soggetto che ricorre sia espressamente legittimato dalla legge e che l'atto di impugnazione indichi correttamente il provvedimento e la sua data
  • Le nullità procedurali devono essere valutate alla luce dell'interesse concreto a farle valere; se la nullità non ha prodotto un pregiudizio rilevante rispetto ai diritti garantiti dalla norma, può rimanere senza effetto impugnatorio
  • Nei casi di ricorsi infondati o inammissibili in cassazione possono essere disposte condanne alle spese e sanzioni pecuniarie anche quando i ricorrenti siano genitori o esercenti la potestà della persona offesa minorenne

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