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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17878/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio eseguito il 10/11/2017 presso l'abitazione e locali in uso a Losurdo, con sequestro di documentazione e apparecchiature informatiche (in particolare uno smartphone) nel procedimento per vari reati. Il Tribunale aveva accolto il riesame promosso da Losurdo ritenendo che questi avesse un interesse concreto e attuale all'impugnazione nonostante la restituzione dell'apparato, in quanto era stata estratta una "copia forense" dei dati; inoltre il Tribunale aveva censurato il decreto di sequestro per difetto di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità (copia indiscriminata dell'intero contenuto degli strumenti informatici). Il Procuratore denunciava la mancata declaratoria d'inammissibilità per carenza di interesse, richiamando le Sezioni Unite (Andreucci) e deducendo altresì la erroneità del mezzo impugnatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha confermato che, nel caso di sequestro ed estrazione di dati da uno smartphone di proprietà e nella disponibilità esclusiva dell'interessato, sussiste un interesse concreto e attuale all'impugnazione anche dopo la restituzione dell'originale se permane la sottrazione della disponibilità esclusiva dei dati (perché sono state effettuate copie forensi). Ha inoltre ritenuto fondati i rilievi del Tribunale circa il vizio di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità rispetto all'atto di sequestro. La richiesta del Procuratore di rimessione alle Sezioni Unite è stata ritenuta manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    artt. 258, 262, 324 e 591

    Richiamati dal Procuratore per censurare l'ordinanza (in particolare sulla inammissibilità per carenza di interesse e sul mezzo d'impugnazione). La Corte non ha ritenuto persuasive tali censure, ritenendo invece che il Tribunale abbia correttamente valutato l'interesse concreto all'impugnazione.

  • Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla materia impugnatoria. La Corte ha valutato il ricorso nei limiti di dette disposizioni e lo ha dichiarato inammissibile.

  • Codice penale

    artt. 416, 640, 353, 356, 479 e 483

    Articoli relativi ai reati per i quali era finalizzato il sequestro probatorio; la Corte ha considerato rilevante che il sequestro riguardasse documenti e dispositivi informatici pertinenti a tali ipotesi di reato per valutare la necessità di motivazione e proporzionalità.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015 (Rizzo); Sez. U., n. 40963 del 20/07/2017 (Andreucci); Sez. U., n. 28911 del 28/03/2019 (Massaria)

    Principio secondo cui la semplice restituzione del supporto non esclude l'interesse a impugnare quando la copia del dato informatico è stata trattenuta e vi sia una lesione della disponibilità esclusiva del "patrimonio informativo". Le Sezioni Unite richiedono che l'interesse sia concreto e attuale; la Corte qui ha chiarito che, nel caso di smartphone di proprietà esclusiva contenente dati personali/professionali, la deduzione della presenza di tali dati è sufficiente per ritenere sussistente l'interesse.

  • Corte EDU

    Saber c. Norvegia, 17/12/2020, n. 459/18

    Richiamata per evidenziare che il sequestro di uno smartphone e dei dati estratti costituisce ingerenza nella corrispondenza ai sensi dell'art. 8 CEDU, rafforzando la tutela della riservatezza dei dati contenuti in tali dispositivi.

Massime di principio

  • L'impugnazione del sequestro probatorio di supporti informatici può essere fondata anche dopo la restituzione materiale del dispositivo quando sia stata trattenuta una copia forense dei dati e sussista una lesione della disponibilità esclusiva del "patrimonio informativo".
  • Per ritenere sussistente l'interesse all'impugnazione è necessario che esso sia concreto e attuale; tuttavia, quando il dispositivo è di proprietà e a uso esclusivo dell'interessato e contiene dati personali o professionali, è sufficiente la deduzione della presenza di tali dati senza pretese allegazioni probatorie pleonastiche.
  • Il giudice del riesame deve verificare che il decreto di perquisizione e sequestro sia adeguatamente motivato (condotta ipotizzata, beni specifici da sequestrare, rapporto tra beni e fatti di reato, ragioni del vincolo reale) e rispetti il principio di proporzionalità; l'acquisizione indiscriminata dell'intero contenuto digitale può essere censurata.
  • La valutazione dell'interesse all'impugnazione va effettuata caso per caso e può essere più agevole quando il giudice è a conoscenza del materiale effettivamente sequestrato; in tali ipotesi non è sempre richiesta una articolata allegazione da parte della difesa.
  • In situazioni analoghe è opportuno, se si è titolari del dispositivo sequestrato, segnalare espressamente la presenza di dati personali o professionali riservati e l'avvenuta estrazione di copie forensi, poiché ciò rafforza la legittimazione all'impugnazione e la tutela della riservatezza.

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