Cassazione Penale, Ordinanza n. 01409/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo dedotto manifestamente infondato e condividendo la decisione della Corte di appello sull'inammissibilità dell'atto di appello per carenza di specificità dei motivi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo atto di appello per difetto di specificità dei motivi. Nel giudizio di legittimità si deduce un motivo ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione della Corte territoriale è stata considerata immune da vizi logici o giuridici e conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di specificità dei motivi di appello. La Corte evidenzia inoltre che non ricorrono i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria prevista.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Richiamato in modo implicito attraverso il tema dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; la Corte di appello ha correttamente dichiarato inammissibile l'atto di appello per carenza di specificità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che manchi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Viene richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Usata come precedente conforme sulla necessità che l'atto di appello sia sorretto da motivi specifici, pena l'inammissibilità.
Massime di principio
- L'atto di appello è inammissibile quando i motivi dedotti non presentano un adeguato grado di specificità e non consentono di individuare in modo chiaro le censure mosse alla decisione impugnata.
- In sede di legittimità, la declaratoria di inammissibilità dell'appello è corretta se il giudice territoriale ha fornito una motivazione logica e giuridicamente coerente, aderente all'orientamento della Corte di cassazione sulla specificità dei motivi.
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato determina l'inammissibilità del gravame e comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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