Sentenza n. 894/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del provvedimento prot.n.14521 dell’8.4.2025 del MIM con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero (Romania) per l'insegnamento nelle classi di concorso A15, A31, A50 e A60.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania per le classi di concorso A15, A31, A50 e A60, con riconoscimento limitato alla classe A34
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva conseguito in Romania il titolo professionalizzante “Program de Formare Psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica – Nivelul I si Nivelul II” e ne aveva chiesto il riconoscimento in Italia per più classi di concorso. Il Ministero aveva riconosciuto il titolo soltanto per la classe A34 e respinto la domanda per le altre classi, sostenendo che l’attestazione di conformità non comprovasse un’abilitazione specifica e che, in base al principio di parità di trattamento e all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, fosse possibile riconoscere in Italia le qualifiche professionali estere soltanto per una classe di concorso. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione per omesso raffronto concreto tra competenze e conoscenze attestate dal titolo e quelle richieste per ciascuna classe; la violazione delle forme partecipative, per mancata comunicazione dei motivi ostativi e mancata richiesta di integrazioni documentali; la violazione del legittimo affidamento, della Convenzione di Lisbona e dei principi di proporzionalità, collaborazione e buona fede; contraddittorietà del diniego, anche in considerazione della comunanza dei percorsi formativi, della laurea, dell’esperienza professionale e del riconoscimento disposto per la classe A34; nonché l’omessa valutazione dei titoli e dell’esperienza maturata, in particolare per la classe A60.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti esaminati, ritenendo assorbenti le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative e al difetto di motivazione e istruttoria. Il Ministero, anche nel caso di domanda di riconoscimento riferita a più classi di concorso, avrebbe dovuto applicare le forme procedimentali previste dalla l. n. 241/1990 e dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, inclusa la richiesta di integrazione documentale e la comunicazione dei motivi ostativi al riconoscimento. Inoltre, non poteva fondare il diniego su una preclusione astratta al riconoscimento pluriclasse, ma doveva svolgere un esame concreto delle competenze e delle conoscenze risultanti dal titolo estero, raffrontandole con i requisiti delle singole classi richieste e motivando specificamente l’eventuale riconoscimento parziale. Il provvedimento è stato pertanto annullato. Il Ministero dovrà riesaminare l’istanza, anche sulla base degli atti acquisiti nel giudizio, rispettando la scansione procedimentale e i tempi previsti dall’art. 51 della direttiva 2005/36/CE, come trasposto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, svolgendo una nuova istruttoria e fornendo una nuova motivazione. Il TAR ha precisato che il riconoscimento pluriclasse non è necessariamente dovuto: può essere negato o limitato quando il titolo estero sia generico e non dimostri una formazione specifica per le singole discipline, purché la decisione sia preceduta da un’istruttoria concreta, dal contraddittorio procedimentale e da una motivazione adeguata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
“è possibile riconoscere in Italia le qualifiche professionali conseguite in un altro paese unicamente per una classe di concorso”
Il Ministero aveva richiamato la disposizione per sostenere l’impossibilità generale del riconoscimento della medesima qualifica estera per più classi; il TAR ha escluso che tale richiamo potesse sostituire l’esame concreto delle competenze e delle conoscenze possedute.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Impone il rispetto delle forme procedimentali e della scansione prevista per il riconoscimento delle qualifiche professionali, comprese la richiesta di integrazioni documentali e le garanzie partecipative.
art. 51 direttiva 2005/36/CE
Richiamato quale parametro per la scansione procedimentale e i tempi del riesame ministeriale successivo all’annullamento.
l. 7 agosto 1990, n. 241
Il Ministero avrebbe dovuto rispettare le forme partecipative del procedimento, incluso il contraddittorio sui motivi ostativi al riconoscimento.
Massime di principio
- In una domanda di riconoscimento di un titolo abilitante estero riferita a più classi di concorso, l’amministrazione non può respingere la domanda sulla sola base di una preclusione astratta al riconoscimento pluriclasse, ma deve valutare concretamente le competenze e le conoscenze documentate in rapporto ai requisiti di ciascuna classe richiesta.
- Il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera deve rispettare le garanzie partecipative previste dalla l. n. 241/1990 e dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007; ciò comprende, quando ne ricorrano i presupposti, la richiesta di integrazione documentale e la comunicazione dei motivi ostativi al riconoscimento.
- Il riconoscimento parziale del titolo estero è ammissibile, anche per una domanda riferita a più classi di concorso, quando l’istruttoria dimostri che la formazione posseduta è specifica soltanto per alcune discipline o risulta generica rispetto alle altre; tale esito deve essere sorretto da una motivazione concreta e coerente.
- Nel riesame successivo all’annullamento del diniego, l’amministrazione deve rinnovare l’istruttoria e motivare specificamente il raffronto tra il percorso formativo, i titoli e l’esperienza dell’interessato e le competenze richieste per ciascuna classe di concorso, rispettando la scansione procedimentale e i tempi applicabili al riconoscimento delle qualifiche professionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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