Cassazione Penale, Ordinanza n. 33061/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la determinazione della pena del primo giudice, compresa l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. La corte di merito aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di ragioni idonee a giustificare la concessione delle attenuanti. Nel ricorso per cassazione le deduzioni sono state ritenute generiche e non meglio specificate, perché non chiarivano neppure le ragioni poste a fondamento delle censure sulla pena e sul diniego delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato sulla misura della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, e che i motivi di ricorso fossero generici e non autosufficientemente argomentati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi in deduzioni generiche o meramente assertive.
- È legittima la conferma del diniego delle attenuanti generiche quando il giudice di merito motivi valorizzando elementi come i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di specifiche ragioni favorevoli alla concessione.
- La generica contestazione dei criteri adottati dal giudice di merito, senza indicare in modo preciso gli errori denunciati, rende il ricorso inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, da determinarsi in misura equa.
Come è indicizzato
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